Corte costituzionale

Ordinanza n. 371/1997

Altra decisione · depositata il 28/11/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 7d.l. 88/1995
  • art. 2legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), come modificato dall'art. 8, comma 8, del d.-l. 25 maggio

1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed

occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso

con ordinanza emessa l'11 luglio 1996 dal pretore di Benevento nel

procedimento penale a carico di Tinessa Antonio ed altri, iscritta al

n. 1328 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Benevento, nel corso di un procedimento

penale per violazioni edilizie, con ordinanza dell'11 luglio 1996 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie), nella parte in cui, a seguito della modifica

ad esso apportata dall'art. 8, comma 8, del d.-l. 25 maggio 1996, n.

285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei

lavori pubblici e dell'edilizia privata), impone la sospensione

dell'azione penale fino alla decisione del ricorso proposto innanzi

al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego di rilascio

della concessione edilizia in sanatoria;

che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata

violerebbe l'art. 112 della Costituzione, paralizzando, di fatto, a

tempo indeterminato l'azione penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione di cui all'art. 8, comma 8, del

decreto-legge n. 285 del 1996, decaduto per mancata conversione in

legge (peraltro già favorevolmente scrutinata con la sentenza n.

270 del 1996, in virtù del trasferimento, operato dalla Corte su di

essa, della questione sollevata nei confronti della disposizione, di

identico contenuto precettivo, di cui all'art. 7, comma 9, del d.l.

27 marzo 1995, n. 88), è stata riprodotta, nella medesima

formulazione letterale, nei successivi dd.-l. 22 luglio 1996, n. 388,

e 24 settembre 1996, n. 495, entrambi decaduti e non più reiterati;

che, peraltro, l'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ha fatto

salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base

dei predetti decreti-legge non convertiti;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della

questione, alla luce della citata sopravvenuta norma recante clausola

di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Benevento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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