Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1998

Altra decisione · depositata il 26/02/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal tribunale di Milano, prima sezione

civile, nei confronti della Camera dei deputati, sorto a seguito

della delibera della Camera dei deputati del 20 marzo 1997, con la

quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse

dall'onorevole Boato nei confronti del dott. Salvini, con ricorso

depositato il 24 settembre 1997 ed iscritto al n. 81 del registro

ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 16 aprile

1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione,

adottata il 20 marzo 1997, con la quale la Camera dei deputati ha

approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere

di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento

civile, davanti al tribunale di Milano, nei confronti del deputato

Marco Boato concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione;

che il giudizio pendente davanti al tribunale di Milano -

promosso nei confronti del deputato Boato dal magistrato dott. Guido

Salvini - verte su talune dichiarazioni ritenute dall'attore

diffamatorie e calunniose rese dal convenuto il 23 febbraio 1990 in

qualità di testimone nel corso del processo a carico di Adriano

Sofri e reiterate in altre occasioni, con le quali si attribuiva al

dott. Salvini di aver interrogato informalmente un detenuto, cercando

di fargli dichiarare che l'onorevole Boato era il mandante

dell'omicidio Calabresi;

che il ricorrente tribunale sostiene che la Camera dei deputati

avrebbe sostanzialmente esorbitato dai limiti di esercizio della

potestà parlamentare prevista dall'art. 68, primo comma, della

Costituzione, per la ritenuta estraneità della condotta del

parlamentare ai concetti di "opinioni" o di "esercizio delle

funzioni" di cui alla norma costituzionale;

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine

all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza

della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

in punto di ammissibilità;

che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata

dal tribunale di Milano, deve ritenersi in sé idonea ad integrare il

ricorso di cui all'art. 37 della legge n. 87 del 1953 per

l'instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa

Corte (ordinanze n. 68 del 1993, n. 339 del 1996, nn. 251, 325, 442,

469 del 1997);

che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale di

Milano a sollevare conflitto in conformità al principio

costantemente affermato da questa Corte secondo cui i singoli organi

giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena

indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi

legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti nei

conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (sentenze nn. 129

e 379 del 1996, n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993, nn. 269 e

339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere

parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare

definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 443 del

1993, n. 129 del 1996, e n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993,

n. 6 e 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente

lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto

illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere,

spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare

l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 443 del

1993, n. 129 del 1996, nn. 265, 375 e 442 del 1997; ordinanze n. 68

del 1993, n. 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e le

"norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di

Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Milano, ricorrente;

che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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