Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1981 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 (Autorizzazione

all'esercizio dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa

il 19 settembre 1979 dal Pretore di Portogruaro, nel procedimento

civile vertente tra Vivian Biagio e la Giunta regionale del Veneto,

iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Portogruaro

ha sollevato in relazione agli artt. 23,117 e 119 Cost. questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione

Veneto 8 settembre 1974, n. 48, ai sensi del quale l'esercizio

dell'attività venatoria nelle zone del territorio regionale soggette a

regime di caccia controllata è subordinata al possesso di un

tesserino, rilasciato dagli organi competenti dietro versamento di una

quota di partecipazione alle relative spese di gestione.

Considerato che nessuno si è costituito in giudizio;

che la stessa questione avente ad oggetto norme di identico e

analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza

n. 148 del 1979;

che la stessa questione avente ad oggetto la norma ora denunziata,

e norme di contenuto analogo, è stata ritenuta manifestamente

infondata con ordinanze nn. 115 e 127 del 1980.

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8

settembre 1974, n. 48, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento agli artt. 23,117 e 119 della Costituzione e già decisa

con la sentenza n. 148 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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