Corte costituzionale

Ordinanza n. 364/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1985 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 31 marzo

1979 (Trasferimento alle Regioni delle funzioni, dei beni e del

personale dei soppressi istituti di incremento ippico), promosso con

ricorso della Regione Toscana notificato il 19 luglio 1979, depositato

in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 21 del registro dei

ricorsi 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri.

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ricorso notificato il 19 luglio 1979 e depositato

il 24 luglio 1979 (Ric. n. 21 reg. confl. 1979) la Regione Toscana ha

chiesto che la Corte "voglia dichiarare che il d.P.R. 31 marzo 1979

lede la sfera di attribuzioni della Regione Toscana determinata dagli

artt. 117 e 118 Cost., e dagli artt. 75, 113 e 122 d.P.R. n. 616 del 24

luglio 1977 e dall'art. 1 bis d.l. n. 481 del 13 agosto 1978,

convertito in legge n. 641 del 21 ottobre 1978 e conseguentemente

annullare detto decreto per la parte in cui non ha previsto il

trasferimento del personale dell'Istituto di incremento ippico di Pisa

contestualmente al trasferimento delle relative funzioni e beni e

comunque entro i 60 giorni dalla data della sua emanazione";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e

difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuta in giudizio

deducendo l'inammissibilità del ricorso della Regione Toscana per

difetto di interesse.

Considerato che l'art. 3 dello stesso d.P.R. 31 marzo 1979, oggetto

del conflitto, ha disposto il trasferimento del personale degli

istituti di incremento ippico, ovviamente previa costituzione, da parte

delle regioni interessate, dei relativi consorzi interregionali;

che comunque, alla data del ricorso (19 luglio 1979), il Ministero

per l'agricoltura e per le foreste aveva già provveduto (decreto 20

giugno 1979) a "mettere a disposizione" della Regione Toscana, con

decorrenza 1 gennaio precedente, il personale del soppresso Istituto di

incremento ippico di Pisa;

che risulta, pertanto, la carenza di concreto interesse da parte

della Regione Toscana ad ottenere una pronuncia sulla spettanza del

potere di cui innanzi inerente al d.P.R. 31 marzo 1979 oggetto del

ricorso;

che il ricorso va dichiarato, quindi, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 39, 41 e 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della Regione

Toscana avverso il d.P.R. 31 marzo 1979 (Trasferimento alle regioni

delle funzioni, dei beni e del personale dei soppressi istituti di

incremento ippico).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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