Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/2002

Altra decisione · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

16 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Giovanni Di Fonzo nei confronti di Nicola Fosco,

promosso dal Tribunale di Lanciano, con ricorso depositato

l'8 ottobre 2001 ed iscritto al n. 201 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso del 3 maggio 2001, depositato nella

cancelleria della Corte l'8 ottobre 2001, il Tribunale di Lanciano -

investito di un giudizio civile promosso da Nicola Fosco nei

confronti dell'on. Giovanni Di Fonzo, membro della Camera dei

deputati, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, in

relazione ad espressioni utilizzate da quest'ultimo nel corso di

interviste ad organi di stampa e trasmissioni televisive, ritenute

dall'attore offensive - ha sollevato conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in

relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea il 16 gennaio

2001(documento IV-quater, n. 164), con la quale è stato dichiarato

che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono

opinioni espresse dal deputato Di Fonzo nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il tribunale ricorrente - dopo aver esposto i fatti che

hanno dato luogo alla vicenda processuale ed analizzato, in

particolare, le dichiarazioni indicate nell'atto di citazione come

asseritamente diffamatorie - ritiene che, alla luce della

giurisprudenza di questa Corte, la deliberazione di insindacabilità,

della quale si chiede l'annullamento, sia frutto "di una erronea e

non corretta valutazione dei presupposti fissati dall'art. 68, comma

1, Cost.alla operatività della irresponsabilità dei membri del

Parlamento", in quanto relativa ad atti privi di un effettivo

collegamento funzionale con l'attività parlamentare, così menomando

la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Considerato che, in questa fase, occorre delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Lanciano

è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare

definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la

volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle

funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza

costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di

attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della

deliberazione - ritenuta illegittima - con la quale la Camera dei

deputati ha qualificato come insindacabili le dichiarazioni del

parlamentare, cui si riferisce il giudizio, in quanto comprese

nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,

della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

Tribunale di Lanciano nei confronti della Camera dei deputati con

l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Tribunale di Lanciano ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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