Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.l. 28 maggio 1981, n. 247 (Blocco degli organici delle unità

sanitarie locali), promossi con ricorsi dei Presidenti della Regione

Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 26

ed il 29 giugno 1981, depositati in cancelleria il 3 ed il 7 luglio

1981 ed iscritti ai nn. 37 e 44 del registro ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 giugno 1981, la Regione

Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 247 del 28 maggio 1981

(Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), per asserito

contrasto con gli artt. 117,118 e 119 della Costituzione;

che analoga impugnativa è stata proposta, con altro ricorso

notificato il 29 giugno 1981, dalla Provincia autonoma di Bolzano,

limitatamente ai commi terzo, quarto e quinto dello stesso art. 1 del

d.l. n. 247 del 1981, in riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n.

10, 16, comma primo, e 78 dello Statuto speciale approvato con d.P.R.

n. 670 del 1972;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle

questioni sollevate.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere decisi con

unica ordinanza;

che, per altro, il d.l. n. 247 del 1981 - cui si riferiscono le

impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è

stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto

dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte

le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse

a forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per

necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come

non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da

ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 28 maggio 1981, n. 247

(Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), sollevate, con i

ricorsi in epigrafe, rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, in

riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla

Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 4 n. 7,8 n. l,

9 n. 10, 16, primo comma, e 78 dello statuto speciale della Regione

Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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