Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/1999

Altra decisione · depositata il 22/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 16 dicembre 1998 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Stefania Ariosto, promosso

dal Tribunale di Como con ricorso depositato il 25 gennaio 1999 ed

iscritto al n. 109 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico del

deputato Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione, il Tribunale

di Como ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1999,

conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla delibera del 16 dicembre 1998, con la quale è stato

dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto procedimento

riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, e, come tali, insindacabili, a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione;

che il Collegio ricorrente ha premesso che il deputato Sgarbi era

stato tratto a giudizio con decreto del giudice per l'udienza

preliminare 29 gennaio 1997, per rispondere del reato di cui agli

artt. 595 cod.pen., 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.

223, a seguito di talune dichiarazioni rese nel corso del programma

televisivo Sgarbi Quotidiani trasmesso sulla rete televisiva Canale 5

nei giorni 28 maggio, 10 e 11 giugno 1996, con le quali si riteneva

che avesse offeso la reputazione di Stefania Ariosto, attribuendole

una serie di fatti determinati, in particolare accusandola "di avere

vissuto in maniera parassitaria, per molti anni alla corte di

uominiricchi e potenti e di aver tratto in tal modo i mezzi per

vivere senza lavorare; di aver svolto la professione di antiquario

con scarse competenze, scorrettamente ed affermando il falso in

relazione al valore di due inginocchiatoi, di una statua romana e di

un libro d'ore; di essere piena di debiti e di giocare in tutti i

casinò del mondo avendo rapporti con gli usurai; di avere rapporti

sconvenienti con la televisione avendo beneficiato di una intervista

definita marchetta del TG1; definendola inoltre con disprezzo con il

termine "pentita" in relazione alla qualità di testimone assunta in

un procedimento penale ed accusandola di avere, in quella sede,

dichiarato il falso"; apostrofandola, inoltre, con tono ritenuto

arrogante e violento accompagnato ripetutamente da frasi volgari;

che, nel corso del dibattimento, il deputato Sgarbi, dopo aver

reso spontanee dichiarazioni contestando nel merito l'accusa

formulata nei suoi confronti, aveva sostenuto che le opinioni da lui

espresse nel corso delle trasmissioni televisive di cui si trattava

dovevano considerarsi manifestazione della sua attività di

parlamentare lato sensu considerata, con la conseguenza che

l'autorità giudiziaria non avrebbe potuto procedere nei suoi

confronti in relazione ad esse, ai sensi dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che, con ordinanza del 21 novembre 1997, lo stesso Tribunale

ricorrente, che non condivideva l'assunto difensivo, aveva disposto

la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, affinché

valutasse la sussistenza della insindacabilità delle espressioni per

le quali si procedeva, sulla base della procedura prevista dall'art.

2, comma 11, del d.-l. 10 maggio 1996, n. 253, in vigore all'epoca

dei fatti, e da ritenersi applicabile malgrado la mancata conversione

in legge, attenendo la valutazione sulla esistenza di una causa di

non punibilità al diritto sostanziale. Contestualmente, lo stesso

Tribunale aveva disposto la sospensione del dibattimento, in attesa

della decisione della Camera, che avrebbe dovuto deliberare entro

novanta giorni: peraltro, non essendo intervenuta entro detto

termine la deliberazione, il procedimento era stato ripreso alle

udienze del 20 ottobre 1998 e del 17 dicembre 1998. All'inizio di

quest'ultima udienza, era pervenuta la comunicazione della delibera

parlamentare del 16 dicembre 1998, che, respingendo la motivata,

contraria proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere,

aveva dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Sgarbi;

che, ad avviso del Tribunale di Como, la propria sfera di

attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata

illegittimamente menomata dalla predetta decisione della Camera dei

deputati. Al riguardo, il Collegio ribadisce che le affermazioni

contestate al deputato Sgarbi sembrano non avere contenuto politico,

ma piuttosto trascendere su di un piano di mero dileggio e di insulto

personale nei confronti della Ariosto, ed essere del tutto svincolate

sia da considerazioni di carattere politico, sia da connessioni con

il dibattito parlamentare, anche ove si voglia ritenere che le

vicende in cui è stata coinvolta la signora Ariosto abbiano avuto

una notevole rilevanza pubblica;

che, infine, il Collegio ritiene che le modalità di

estrinsecazione delle opinioni del deputato Sgarbi ed i termini da

lui adoperati sono assolutamente estranei all'esercizio delle

funzioni parlamentari, sia pure latamente intese.

Considerato che, nella presente fase del giudizio, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, la Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il

ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto la

cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata

ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il Tribunale di Como è legittimato a sollevare il conflitto,

in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà

del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali

da esso esercitate, in conformità al principio, ripetutamente

affermato dalla Corte, secondo il quale i singoli organi

giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena

indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad

essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;

che, del pari, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la

Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di

applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione rispetto

ad un proprio componente, è legittimata ad essere parte in un

conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare definitivamente la

volontà del potere che rappresenta;

che, quanto all'oggetto del conflitto, il Tribunale di Como

lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma,

della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria sfera di

attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza

dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei

deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni

espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Como nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato

in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Como, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione,

per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine

di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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