Corte costituzionale

Ordinanza n. 362/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 401/1981
  • art. 3d.l. 401/1981
  • art. 4d.l. 401/1981
  • art. 5d.l. 401/1981
  • art. 6d.l. 401/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3,

4, 5 e 6 del d.l. 29 luglio 1981, n. 401 (Contenimento delle spese del

bilancio statale e di quelli regionali), promossi con ricorsi dei

Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Sardegna e Liguria, notificati

il 21, 26 e 28 agosto 1981, depositati in cancelleria il 24 e 31 agosto

ed il 4 settembre 1981 e iscritti ai nn. 50, 51 e - 52 - del registro

ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 agosto 1981, la Regione

Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 2, 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 401 del 29

luglio 1981 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli

regionali) per asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione;

che analoga impugnativa è stata proposta, con ricorso notificato il

28 agosto 1981, dalla Regione Liguria, limitatamente agli artt. 2,

primo comma e 6 del detto decreto-legge, in riferimento agli artt. 119,

97, 117 e 123 della Costituzione;

che, infine, anche la Regione Sardegna, con altro ricorso del 26

agosto 1981, ha denunziato l'art. 3 del d.l. n. 401 cit., per asserito

contrasto con gli artt. 7, 8 e 54, quarto comma, dello Statuto di

autonomia;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni

sollevate.

Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per essere decisi

con unica ordinanza;

che, per altro, il d.l. n. 401 del 1981 - cui si riferiscono le varie

impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è

stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto

dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte

le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse

"forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per

necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come

non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da

ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del d.l. 29

luglio 1981, n. 401 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di

quelli regionali), rispettivamente sollevate dalle Regioni

Emilia-Romagna, Liguria e Sardegna - in riferimento agli artt. 97, 117,

118, 119, 123 della Costituzione e 7, 8, 54, quarto comma, dello

Statuto speciale della Regione Sardegna con i ricorsi di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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