Corte costituzionale

Ordinanza n. 361/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.l. 28 maggio

1981, n. 246 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli

regionali), promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Piemonte,

Marche, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna,

notificati dal 26 al 29 giugno 1981, depositati in cancelleria dal 1 al

7 luglio 1981 ed iscritti ai nn. 28, 30, 31, 34, 35, 39, 41 e 45 del

registro ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 giugno 1981, la Regione

Piemonte ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale del decreto-legge n. 246 del 28 maggio 1981

(Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali)

per asserito contrasto con gli artt. 77, secondo comma, 81, 5, 117, 119

della Costituzione;

che, con coevi o successivi ricorsi, notificati dal 26 al 29 giugno

1981, anche le Regioni Marche, Toscana, Veneto, Liguria,

Emilia-Romagna, Lombardia hanno impugnato l'intero testo o singole

disposizioni dello stesso d.l., in riferimento ai parametri

precedentemente richiamati e, secondo i casi, anche agli artt. 115,

118, 123 Cost.;

che analoga impugnativa è stata, infine, proposta, con ricorso

notificato il 29 giugno 1981, dalla Regione Sardegna, limitatamente

all'art. 13 del detto decreto-legge, per asserito contrasto con gli

artt. 7, 8, e 54, quarto comma, dello Statuto di autonomia;

che in tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso dalla Regione

Veneto) si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per essere decisi

con unica ordinanza;

che, per altro, il d.l. n. 246 del 1981 - cui si riferiscono le varie

impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è

stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto

dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte

le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse

"forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per

necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come

non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da

ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale, relative all'intero testo od a singole

disposizioni, del d.l. 28 maggio 1981, n. 246 (Contenimento della spesa

del bilancio statale e di quelli regionali), rispettivamente sollevate

dalle Regioni Piemonte, Marche, Toscana, Veneto, Liguria,

Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna in riferimento agli artt. 5, 77,

secondo comma, 81, 115, 117, 118, 119, 123 della Costituzione e 7, 8,

54, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna - con i

ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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