Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

regionale Trentino-Alto Adige 10 aprile 1980, n. 5 (Modifiche e

integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e

successive modificazioni, concernente "Disciplina delle tasse

regionali, delle soprattasse provinciali sulle concessioni non

governative" e maggiorazione delle aliquote) promosso con ordinanza

emessa il 20 maggio 1986 del Consiglio di Stato - Sezione IV

giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Comune di Trento contro la

Regione Trentino-Alto Adige, iscritta al n. 756 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Trento, nonché l'atto

di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

ORDINANZA

Ritenuto che con ordinanza resa nel giudizio di impugnazione

contro i provvedimenti n. 832 e 833 emessi il 12 giugno 1980 dalla

Giunta regionale del Trentino-Alto Adige in attuazione dell'art. 2

della legge regionale 10 aprile 1980, n. 5 (Modifiche e integrazioni

alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive

modificazioni, concernente "Disciplina delle tasse regionali e delle

soprattasse provinciali sulle concessioni non governative" e

maggiorazione delle aliquote), il Consiglio di Stato ha sollevato, in

riferimento agli artt. 73 dello Statuto speciale per la regione

Trentino-Alto Adige, 5, 117, 119 e 128 Cost., questione di

legittimità costituzionale del detto art. 2;

che, secondo il giudice a quo, dalla postulata dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata discenderebbe

l'illegittimità delle deliberazioni impugnate davanti ad esso,

dirette a prescrivere criteri e modalità ai Comuni nella

compilazione di elenchi relativi ad atti comunali soggetti alle tasse

suindicate e a individuare gli atti stessi;

che, sempre secondo il giudice a quo, la norma denunciata,

devolvendo ai Comuni del Trentino-Alto Adige il solo sessanta per

cento del gettito delle tasse per concessioni non governative

gravanti su atti dei Comuni stessi, e riservando il residuo quaranta

per cento alla Regione, onerata dell'accertamento e della riscossione

del tributo, avrebbe posto deroga all'art. 8 del d.l. 10 novembre

1978, n. 702, convertito con legge 8 gennaio 1979, n. 3, che ha

assoggettato gli atti emessi dai Comuni nell'esercizio delle loro

funzioni, comprese quelle attribuite dal d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, per i quali era dovuta la tassa sulle concessioni governative di

cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive integrazioni e

modificazioni, a decorrere dal primo gennaio 1979, a tassa sulle

concessioni comunali, devolvendo ai Comuni l'intero gettito del

tributo;

che con il disporre senza istituire un tributo proprio, ma

modificando la disciplina statale di un tributo locale, per di più

in violazione dei princìpi del sistema tributario, la Regione

avrebbe varcato i limiti fissati alla potestà tributaria regionale

dall'art. 73 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige in relazione

all'art. 116 Cost., mentre, con il devolvere ai Comuni solo una parte

del gettito del tributo, la Regione stessa avrebbe violato i

princìpi dell'autonomia anche finanziaria (regionale e comunale)

desumibili dagli artt. 5, 119 e 128 Cost.;

Considerato che la legge regionale impugnata individua il proprio

campo di applicazione con riferimento alla tassa regionale (un

tributo, dunque, proprio della Regione) istituita dalla legge

regionale 29 dicembre 1975, n. 14 su concessioni non governative

aventi per oggetto anche atti comunali, e quindi gli atti comunali

che, elencati nella tariffa allegata ad essa legge impugnata, trovano

riscontro in quella allegata alla legge regionale n. 14 del 1975 ora

menzionata;

che il problema se la coincidenza fra gli atti comunali definiti

con l'art. 8 d. l. n. 702 del 1978 (concernente tasse governative su

atti comunali trasferite ai comuni) e quelli elencati nelle tariffe

allegate alle leggi regionali n. 14 del 1975 e n. 5 del 1980

determini un contrasto fra la disciplina regionale da tali leggi

desumibile (concernente tasse regionali su atti comunali) è, prima

che da risolvere negativamente (il contrasto non ricorre, ben potendo

darsi concorrenza di due tributi, uno regionale e uno comunale, o

divenuto tale, sui medesimi atti comunali), irrilevante, giacché una

disciplina della Regione ben può discostarsi, ove rientri

nell'oggetto e non ecceda i limiti propri della potestà legislativa

regionale, da una disciplina statale;

che il problema se la disciplina regionale in argomento rientri

nell'oggetto della potestà legislativa della Regione Trentino-Alto

Adige è da risolvere affermativamente, poiché tale Regione ha

potestà legislativa in materia tributaria, ai sensi dell'art. 73

dello Statuto speciale, in riferimento all'art. 116 Cost., e pertanto

può, tenuto conto del necessario coordinamento del detto art. 73 con

l'art. 5 dello Statuto stesso (che concerne la competenza della

Regione medesima in tema di ordinamento dei Comuni) istituire e

regolamentare tributi propri anche su atti di Comuni;

che il problema se la disciplina regionale in argomento ecceda i

limiti della potestà tributaria di cui al richiamato art. 73 dello

Statuto speciale è da risolvere negativamente, poiché secondo tale

precetto statutario è richiesto che la legislazione regionale in

tema di tributi propri si presenti in armonia con i princìpi della

legislazione statale, e tale condizione è soddisfatta dalla legge

regionale impugnata, con il devolvere ai Comuni il 60 per cento del

gettito del tributo, e con il riservarne alla Regione il 40 per cento

in relazione agli oneri di accertamento e di esazione, poiché dalla

legislazione statale (ivi compresi gli artt. 3 della legge n. 281 del

1970 e 8 della legge n. 702 del 1978) altro princìpio, che sia qui

utilizzabile, non può desumersi che quello di non estraniare i

Comuni dalla devoluzione del gettito di un tributo regionale su

concessioni aventi per oggetto atti comunali;

che il problema se la disciplina regionale in argomento sia in

violazione degli artt. 5, 119 e 128 Cost., è, infine, da risolvere

negativamente, poiché secondo tali precetti costituzionali è

richiesto che al Comune siano assicurati i mezzi finanziari per

l'esercizio delle sue funzioni normali, e il perseguimento di tale

finalità non può ritenersi precluso da una legge regionale come

quella avente il contenuto suindicato;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Trentino-Alto

Adige 10 aprile 1980, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 73

dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, 5, 117, 119 e 128

Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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