Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/2001

Altra decisione · depositata il 09/02/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promossi con ordinanze emesse il 19 e il 15 dicembre 1997

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti

proposti da Luca Morini ed altri e da Filippo Spiezia ed altri contro

l'Università degli studi di Milano ed altri e contro il Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri,

iscritte ai nn. 583 e 675 del registro ordinanze 2000 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 46, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel

corso di giudizi cautelari, ha sollevato, con due ordinanze di

identico contenuto del 15 dicembre 1997 (r.o. 675/2000) e del

19 dicembre 1997 (r.o. 583/2000), in riferimento agli artt. 33 e 34

della Costituzione e per violazione del "principio costituzionale

della riserva di legge", questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma

degli ordinamenti didattici universitari), come modificato

dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure

urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi

universitari;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella

fase cautelare, trattandosi di ricorsi promossi da studenti non

ammessi alla immatricolazione al primo anno (1997-98) dei corsi, per

i quali l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale

21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di

accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di

orientamento) e le università hanno stabilito un numero massimo di

iscrizioni;

che, secondo le ordinanze di rimessione, in base agli

artt. 33 e 34 della Costituzione sussisterebbe una riserva relativa

di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario;

riserva che, pur non precludendo al legislatore ordinario di

demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, tuttavia

consentirebbe ciò soltanto previa determinazione, da parte del

legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a vincolare e

indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa

individuazione delle linee essenziali della disciplina;

che - osserva il giudice a quo - la disposizione censurata,

al contrario, conferisce al Ministro dell'università il potere di

determinare la limitazione degli accessi all'istruzione

universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali

della disciplina e anzi attribuendo al Ministro stesso il compito di

definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica

amministrazione (il Consiglio universitario nazionale), i criteri

generali per la regolamentazione dell'accesso: ciò che sarebbe in

contrasto con il principio della riserva di legge e comporterebbe

altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo

studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

che nei giudizi così promossi è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha rilevato che i dubbi di

costituzionalità sollevati sono già stati superati, nel merito,

dalla decisione di infondatezza n. 383 del 1998, e ha osservato

inoltre che, recependo l'invito formulato in quella decisione, il

legislatore ha introdotto una nuova normativa in materia di accessi

all'università con la legge 2 agosto 1999, n. 264, il cui art. 5, in

particolare, stabilisce una sanatoria delle posizioni di studenti

iscritti con riserva ai corsi per effetto di provvedimenti

giurisdizionali cautelari, concludendo pertanto per un riesame della

rilevanza della questione da parte del giudice rimettente, stante la

disciplina sopravvenuta, e comunque per l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano una stessa

questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i

relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica

pronuncia;

che successivamente alle ordinanze di rimessione (emesse

entrambe nell'anno 1997, ma pervenute alla Corte costituzionale nel

2000) è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in

materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e

2) la programmazione a livello nazionale e di singole università

degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che

richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze

formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le

università devono attenersi per la determinazione del numero dei

posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)

dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni

degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in

virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi

anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o

che siano comunque stati ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove

disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno

dato origine alla presente questione di costituzionalità (v.,

analogamente, le ordinanze di questa Corte nn. 548, 486, 269 e 142

del 2000; 411 e 408 del 1999);

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione

medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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