Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1979

Altra decisione · depositata il 25/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione - in data 9 gennaio 1979 -

dell'esecuzione della decisione del Consiglio di Giustizia

Amministrativa n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata l'11 ottobre

1978, in relazione alla quale la Regione Sicilia ha sollevato conflitto

di attribuzione con ricorso notificato il 18 dicembre 1978 e depositato

in cancelleria il 5 gennaio 1979 e iscritto al n. 2 del registro 1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri ;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Salvatore Villari, per la Regione ricorrente, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con atto notificato il 18 dicembre 1978, depositato

nella Cancelleria della Corte il 5 gennaio 1979 dall'avv. Salvatore

Villari e iscritto al n. 2 del registro conflitti 1979, il Presidente

pro tempore della Regione siciliana ha proposto ricorso, ai sensi degli

artt. 134 Cost., 39 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 27 delle Norme

integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, per

conflitto di attribuzione tra la Regione stessa e lo Stato,

determinato dalla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa

n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata l'11 ottobre 1978, pervenuta

all'Assessorato regionale per l'Industria il 19 ottobre 1978 con

biglietto di Segreteria del Consiglio di G. A. 13 ottobre 1978; che,

con atto depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 9

gennaio 1979 dall'avv. Salvatore Villari, la Regione ha chiesto

annullarsi la decisione n. 202/1978 del C. G. A. e, nelle more della

decisione sul ricorso stesso, sospendere l'esecuzione almeno per la

nomina del Commissario ad acta, disposta con la decisione, e per gli

obblighi al medesimo additati;

che con memoria 28 febbraio 1979 l'avv. Villari ha depositato

lettera 2 febbraio 1979, n. 8309, diretta dall'ESPI all'Assessorato

regionale per l'Industria, nella quale si elencano dati che

rivelerebbero la complessità della situazione contenziosa

determinatasi a seguito della ripetuta decisione di inottemperanza,

impugnata con il ricorso;

che la Presidenza del Consiglio si è costituita, contestando la

ammissibilità del ricorso e affermando, sul merito del medesimo, che

i vizi della decisione n. 202/1978 e, più a monte, della decisione 10

dicembre 1976, n. 307, con cui il C. G. A., in accoglimento del ricorso

di alcuni dipendenti del Centro Sperimentale per l'Industria della

Cellulosa, aveva annullato la deliberazione, con la quale l'Ente

siciliano per la protezione industriale (ESPI), subentrato al Centro,

in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5,

ebbe a costituire, suddividendo in sottoruoli e disponendo

l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro in

precedenza proprio di tali dipendenti, sarebbonsi potuti far valere nei

limiti e nei modi previsti dalle leggi processuali, e che, pertanto,

non sussiste materia di conflitto di attribuzioni;

che i difensori, nel corso della camera di consiglio del 5 aprile

1979, hanno svolto i contrapposti punti di vista limitatamente alla

domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 202/1978 del

Consiglio di Giustizia Amministrativa;

considerato che il dispositivo della decisione 27 giugno 11/ottobre

1978, n. 202, è nei seguenti termini formulato: "ritenuto (come già

dichiarato con la propria decisione n. 240 dell'112-1977) l'obbligo

dell'ESPI di uniformarsi al giudicato nascente dalla decisione 10

dicembre 1976, n. 307, nomina il dott. Domenico Piazza, direttore

generale dell'Assessorato per l'Industria della Regione siciliana,

commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti entro

novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via

amministrativa della presente decisione";

che con la decisione 14 giugno - 1 dicembre 1977, n. 240, il

Consiglio aveva dichiarato l'obbligo dell'ESPI di uniformarsi al

giudicato nascente dalla decisione 25 giugno - 10 dicembre 1976, n.

307, adottando i necessari provvedimenti entro novanta giorni dalla

notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della

decisione;

che, con la decisione 25 giugno - 10 dicembre 1976, n.307, il

Consiglio, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni dipendenti

del soppresso Centro trasferiti all'ESPI, ebbe ad annullare

parzialmente la deliberazione 7 dicembre 1972, n. 442, con cui l'ESPI

aveva disposto che il trattamento economico e normativo del personale

proveniente dal soppresso Centro continuasse ad essere regolato dal

contratto collettivo nazionale di categoria già al medesimo applicato

durante la dipendenza dal Centro, e non già dal contratto aziendale

che regola i rapporti dei dipendenti dell'ESPI;

che nella istanza del 9 gennaio 1979 la Regione ha identificato le

"gravi ragioni", che giustificherebbero la sospensione

dell'esecuzione, nel fatto che "i provvedimenti imposti al Commissario

ad acta sconvolgono l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente e

nello stesso tempo pongono lo stesso Commissario nell'ambigua

posizione di essere chiamato a rispondere sia nel caso in cui li

adotti, sia nel caso in cui si astenga dall'osservanza dell'obbligo

impostogli dalla sentenza", e che, ove fosse esatta la prima decisione

del C. G. A., sul carattere (non interpretativo, ma) innovativo della

legge regionale n. 42 del 1977, dovrebbe applicarsi il contratto

aziendale fino alla entrata in vigore di tale legge e per il periodo

successivo dovrebbe riapplicarsi la contrattazione collettiva di

origine;

che l'eventuale esborso da parte dell'ESPI di retribuzioni, che la

riforma della decisione di merito potrebbe dire non dovute, non

integra gli estremi delle gravi ragioni, che sole giustificano la

sospensione dell'esecuzione della decisione n. 202/1978 del C. G. A.,

che è al centro del proposto conflitto, dal momento che non sussista

il necessario requisito della obiettiva impossibilità della

restituzione in pristino.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sulla ammissibilità e sul merito del

ricorso, spiegato con l'atto 18 dicembre 1978, respinge la istanza di

sospensione dell'esecuzione della decisione 27 giugno - 11 ottobre

1978, n. 202, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana, proposta dalla Regione con atto 9 gennaio 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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