Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1967

Altra decisione · depositata il 22/03/1967 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 luglio 1966,

concernente "provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo

anniversario dell'autonomia siciliana", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 28

luglio 1966, depositato in cancelleria il 5 agosto successivo ed

iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 il Giudice relatore

Antonio Manca:

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Commissario dello Stato, e l'avv. Salvatore Villari,

per la Regione siciliana.

Ritenuto che:

con ricorso, notificato al Presidente della Regione siciliana il 28

luglio 1966, il Commissario dello Stato per la Regione medesima ha

impugnato per illegittimità costituzionale il disegno di legge,

approvato dall'Assemblea siciliana nella seduta del 20 luglio 1966,

concernente provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo

anniversario dell'autonomia regionale.

Nel ricorso sono prospettati i seguenti motivi di contrasto con i

principi costituzionali.

Il disegno di legge stabilisce nell'art. 4, ultimo comma, che "i

limiti di importo per le singole spese da ordinarsi per l'attuazione

del programma di manifestazioni previsto dalla legge, senza obbligo di

pareri degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale e senza

obbligo di registrazione preventiva dei provvedimenti di impegno, sono

elevati a lire 5 milioni". Nell'art. 6, terzo comma, inoltre si

attribuisce al Segretario generale della Presidenza della Regione "in

deroga alle ordinarie competenze ed ai limiti di spesa indicati nella

legge 23 aprile 1956, n. 31", il potere di approvazione dei contratti

attinenti alle finalità della legge e di disporre delle somme all'uopo

stanziate e di ordinare i relativi pagamenti.

Nei detti termini tali norme inciderebbero illegittimamente, da un

lato, sulle attribuzioni di controllo del Consiglio di giustizia

amministrativa e della Corte dei conti, dall'altro, sui poteri degli

organi regionali in materia amministrativa e contabile.

Si deduce altresì violazione dell'art. 120 della Costituzione in

quanto le norme impugnate apporterebbero "arbitrarie limitazioni alla

sfera di attività professionale dei cittadini delle altre Regioni".

Con atto 19 agosto 1966 il Presidente della Regione siciliana si è

costituito ritualmente con la rappresentanza dell'avv. Salvatore

Villari, ed ha concluso per la non fondatezza del ricorso.

In data 15 dicembre 1966 nella cancelleria di questa Corte è stato

però depositato atto di "rinunzia alla impugnativa" da parte del

Commissario dello Stato, nell'ambito dei poteri a lui demandati

dall'art. 27 dello Statuto speciale.

Detta rinunzia è stata pure sottoscritta, per accettazione, dal

Presidente della Regione siciliana.

Considerato che la Corte deve prendere atto dell'avvenuta rinunzia

al ricorso da parte dell'organo statale proponente e della relativa

accettazione da parte dell'organo regionale; e che, ai sensi dell'art.

25 delle Norme integrative 16 marzo 1956, deve pronunziare l'estinzione

del processo per rinunzia;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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