Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1965 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 105r.d. 12/1941

usata come parametro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105 del R.D.

30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1964 dal Tribunale di Isernia nel

procedimento penale a carico di Spada Aldo, iscritta al n. 180 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 295 del 28 novembre 1964.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato il

Tribunale di Isernia, accogliendo la richiesta del P. M., ha proposto

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105

dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) in

riferimento al secondo comma dell'art. 106 della Costituzione;

il menzionato Tribunale, nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha

ritenuto la questione non manifestamente infondata rilevando che per

l'art. 105 dell'Ordinamento giudiziario - in caso di mancanza o di

impedimento di un giudice - il Presidente del Tribunale può costituire

il collegio, chiamando, quando non può provvedere altrimenti, un vice

Pretore della stessa sede (e quindi anche un magistrato onorario)

mentre per il secondo comma dell'art. 106 della Costituzione "la legge

sull'Ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,

di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici

singoli";

Considerato che questa Corte con sentenza n. 99 del 7 dicembre 1964

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

come innanzi proposta; con l'ordinanza del Tribunale di Isernia non

viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge lì marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

(Ordinamento giudiziario) proposta dal Tribunale di Isernia con

ordinanza 7 ottobre 1964 in riferimento al secondo comma dell'art. 106

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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