Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 152/1999

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3,

della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001,

n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in

materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua),

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 30 gennaio 2002, depositato in cancelleria l'8 febbraio

2002 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente

del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la

Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3,

della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001,

n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in

materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua),

denunciandone il contrasto con l'art. 117, primo e secondo comma,

lettera l) (recte: lettera s), della Costituzione;

che la disposizione impugnata dichiara di voler dare

attuazione all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio

1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento

e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla

protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

provenienti da fonti agricole), il quale dispone che le regioni

possono definire obblighi di installazione e manutenzione dei

dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua pubblica derivati

sulla base delle linee-guida per la predisposizione del bilancio

idrico di bacino (definite dal Ministro dei lavori pubblici, di

concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano) e dei criteri adottati dai

comitati istituzionali delle autorità di bacino;

che secondo l'Avvocatura dello Stato, non essendo ancora

state adottate le linee-guida ministeriali, la disposizione oggetto

di impugnativa si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma,

della Costituzione;

che inoltre, continua il ricorrente Presidente del Consiglio

dei ministri, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265

(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione

Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento dei beni del demanio

idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche

e di difesa del suolo) prevede che le direttive sulla gestione del

demanio idrico, ricomprese tra i compiti di rilievo nazionale

riservati allo Stato ai sensi dell'art. 88, comma 1, lettera p), del

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in

attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), siano

definite d'intesa con la regione;

che perciò, per questi profili, la materia, riguardando la

tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sarebbe di esclusiva

competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera

s), della Costituzione;

che si è costituito in giudizio, per la Regione

Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della giunta regionale, e ha

chiesto a questa Corte di dichiarare il ricorso statale inammissibile

e comunque infondato;

che la regione sostiene in primo luogo che il ricorso statale

derivi da una inesatta individuazione del parametro costituzionale

asseritamente violato, in quanto il ricorrente denuncia la lesione

dell'art. 117 della Costituzione, che non troverebbe applicazione

alle regioni ad autonomia speciale, qual è la Regione Friuli-Venezia

Giulia;

che, prosegue la difesa della regione, alla luce dell'art. 10

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo

V della parte seconda della Costituzione), il quale stabilisce che,

fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le modifiche apportate

al Titolo V, Parte II, della Costituzione si applicano anche alle

regioni ad autonomia differenziata "per le parti in cui prevedono

forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite",

risulterebbe arbitrario far valere quale parametro di valutazione

della legittimità costituzionale di una legge di una regione

speciale i limiti che l'art. 117 Cost. pone alla potestà legislativa

delle regioni ordinarie;

che pertanto la regione chiede che la questione di

legittimità costituzionale, incardinata su un parametro

inapplicabile alla legge impugnata, sia dichiarata, per questo

profilo, inammissibile;

che, quanto al motivo del ricorso con il quale si denuncia il

contrasto della legge regionale n. 28 del 2001 con la normativa

comunitaria, la difesa regionale, premesso che l'assenza di una

specifica illustrazione della censura dovrebbe renderla

inammissibile, sostiene comunque che essa sia infondata;

che infatti la legge regionale impugnata, lungi dal

disattendere obblighi comunitari, sarebbe rivolta a favorire la piena

operatività della disciplina di fonte europea, la quale risulterebbe

altrimenti impedita dall'inerzia del Governo nella emanazione delle

linee-guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino;

che d'altro canto il dovere di conformarsi alle linee-guida,

che la regione friulana non nega, non escluderebbe che, quando lo

Stato rimanga inerte, le regioni possano e anzi debbano attivarsi per

assicurare gli interessi ambientali che la legislazione statale

dichiara di voler tutelare;

che dunque l'inadempimento di obblighi comunitari che lo

Stato denuncia non sarebbe imputabile alla legge regionale, ma alla

mancata emanazione, da parte dello Stato, delle linee-guida di cui

all'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999.

Considerato che il ricorrente, nel prospettare la questione di

legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117 della

Costituzione, omette del tutto di considerare che tale disposizione

disciplina il riparto dei poteri legislativi tra lo Stato e le

regioni a statuto ordinario e non spende argomenti per dimostrare se

e in quali termini essa si applichi nei confronti della Regione

Friuli-Venezia Giulia, che è retta, come noto, da uno statuto di

autonomia speciale;

che per tale profilo la questione deve essere dichiarata

inammissibile, i ricorsi che promuovono le questioni di legittimità

costituzionale in via di azione dovendo indicare, ai sensi

dell'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le disposizioni della

Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate;

che, inoltre, quanto alla denunciata violazione, da parte

della legge regionale impugnata, di obblighi derivanti dalla

normazione di fonte europea, con conseguente lesione dell'art. 117,

primo comma, della Costituzione, la censura è formulata in termini

del tutto generici, mancando ogni indicazione relativa alle

disposizioni delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE con le quali la

legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto e lamentandosi

solo il mancato rispetto di "orientamenti comunitari" non meglio

specificati;

che dunque, in quanto formulato in maniera generica e sulla

base di un parametro costituzionale non applicabile alla disposizione

oggetto di impugnativa, il ricorso deve dichiararsi manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge

della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28

(Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in

materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua),

proposta, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma,

lettera s) della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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