Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1995

Altra decisione · depositata il 21/07/1995 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 453/1993

citata

  • art. 23legge 453/1993
  • art. 1legge 248/1995
  • art. 23legge 248/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con

modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso

con ordinanza emessa l'8 e il 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti a

sezioni riunite, negli appelli (riuniti) proposti dall'Assemblea

regionale siciliana ed altri, iscritta al n. 706 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'Assemblea regionale siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino per

l'Assemblea regionale siciliana;

Ritenuto che con ordinanza iscritta al n. 706 del registro

ordinanze 1994, la Corte dei conti a sezioni riunite, chiamata a

giudicare su appelli promossi avverso pronunce della Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, ha sollevato,

in riferimento all'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della

Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'art.

1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito,

con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni

in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti);

che per il giudice rimettente la norma è incostituzionale nella

parte in cui, istituendo le sezioni giurisdizionali centrali, omette

ogni previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la

Sicilia con sede in quella Regione, mentre l'art. 23 dello Statuto

speciale prevede la costituzione di sezioni degli organi

giurisdizionali centrali, ivi compresa la Corte dei conti;

che si è costituita l'Assemblea regionale siciliana, sostenendo

la fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni

urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti),

successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n.

47, con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131 (decaduti per mancata

conversione nei termini costituzionali), e con il decreto-legge 28

giugno 1995, n. 248, tuttora in vigore, che all'art. 1 novella la

disposizione denunziata, facendo salvo espressamente "quanto disposto

in attuazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana";

che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti

vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta la valutazione

dell'incidenza del ius superveniens nel giudizio pendente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti a sezioni

riunite.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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