Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/2000

Altra decisione · depositata il 25/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 17 novembre 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo Matassa,

promosso dal Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, con

ricorso depositato il 21 marzo 2000 ed iscritto al n. 148 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 23 febbraio 2000 e depositato

nella cancelleria della Corte il 21 marzo 2000, il Tribunale di

Caltanissetta, II sezione penale, investito di un procedimento penale

per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio

Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla

deliberazione adottata dalla assemblea il 17 novembre 1999 (documento

IV - quater, n. 88), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali

è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, essendo attività

divulgative di atti parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili

(art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato

origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale,

ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe atti

privi di connessione con la funzione parlamentare e menomerebbe

quindi la sfera delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare

esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza

contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed

oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine

all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di

Caltanissetta è legittimato a sollevare il conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del

quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione

dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di

indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il Tribunale di Caltanissetta denuncia la menomazione della propria

sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in

conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata

come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio

membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari,

sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Caltanissetta, II sezione penale, nei confronti della Camera dei

deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale,

ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente

depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella

cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle

notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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