Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1968

Altra decisione · depositata il 20/04/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica nn. 3312, 3313 e 3314 del 18 dicembre 1952,

promosso con ordinanza 29 dicembre 1965 (pervenuta alla Corte il 28

giugno 1966) del Tribunale di Bari, nel procedimento civile vertente

tra Zezza Giulia e Michele, eredi di Zezza Alfonso, e l'Ente per lo

sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e

Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - iscritta al n.

135 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente di riforma fondiaria;

Udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1968 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per l'Ente di riforma fondiaria;

Ritenuto che il Tribunale di Bari, con l'ordinanza di rimessione,

ha proposto alla Corte la questione dl legittimità costituzionale del

decreti presidenziali indicati - in epigrafe deducendone l'eccesso dai

limiti della delega in quanto nella determinazione della consistenza

patrimoniale e conseguente calcolo della quota di scorporo, alla data

del 15 novembre 1949, in danno di Zezza Alfonso, si sarebbe tenuto

conto: a) di terreni siti in agro di Ortanova che figuravano

accatastati ad Alfonso Zezza, ma che in effetti appartenevano al

Demanio dello Stato; b) di variazioni catastali, comportanti aumento

del reddito dominicale, introdotte posteriormente al 15 novembre 1949;

Considerato che sulla scorta degli atti di causa non è dato

stabilire quale maggiore esproprio sia conseguito dall'estensione del

calcolo ai terreni siti in agro di Ortanova dei quali non era

proprietario Alfonso Zezza, mentre, per quanto attiene alle variazioni

di coltura, non risulta precisato di quali e quante variazioni si

tratti, se esse furono disposte a domanda o d'ufficio, in quali date

furono eseguite le verifiche catastali che dettero luogo a tali

variazioni ed infine quali siano le date della loro efficacia

(decorrenza);

che per l'acquisizione di questi elementi, indispensabili ai fini

della soluzione della proposta questione di legittimità

costituzionale, è necessario rimettere gli atti al Tribunale di Bari;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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