Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18d.P.R. 488/1968

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo

comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di

calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983

dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 861 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321

dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10

novembre 1983 (R.O. n. 861/84) nel procedimento promosso da De Felici

Angelo contro l'I.N.P.S., instaurato per ottenere la pensione di

invalidità negatagli nel presupposto di insussistenza del requisito

contributivo, ha sollevato, in riferimento all'art. 38 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma,

del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nella parte in cui esclude la

corresponsione, da parte dell'I.N.P.S., delle prestazioni

assicurative a favore degli esercenti attività commerciali che non

abbiano soddisfatto il requisito contributivo non per fatto proprio

ma a causa dei ritardi o delle omissioni verificatisi nella procedura

diretta alla formazione degli elenchi nominativi e nelle conseguenti

attività amministrative dirette alla esazione ed all'accreditamento

dei contributi;

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito la

irrilevanza della questione in quanto l'omesso versamento dei

contributi era imputabile solo ed esclusivamente allo stesso

assicurato; nel merito la sua infondatezza in quanto, in base alla

legge n. 1397 del 1980, il pagamento anche tardivo dei contributi

sana ab initio la posizione contributiva carente e l'assicurato può

percepire la prestazione con la normale decorrenza di legge;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

sostenuto l'infondatezza della questione in quanto il preteso ritardo

o la disfunzione del procedimento può essere ovviata solo con un

intervento legislativo;

Considerato che, effettivamente, nella specie, il ritardo del

versamento dei contributi è addebitabile al ricorrente, onde il

conseguente ritardo nel loro accreditamento non è addebitabile

all'Istituto previdenziale;

che, comunque, non è pregiudicato il diritto del ricorrente

alle prestazioni assicurative previdenziali, onde la questione è

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, terzo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n.

488, sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost., dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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