Corte costituzionale

Ordinanza n. 347/2001

Altra decisione · depositata il 06/11/2001 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1,

5, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del

1999, riapprovata il 28 settembre 1999, recante "Norme in materia di

impianto e reimpianto di superfici vitate", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 ottobre 1999,

depositato in Cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 35 del

registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione

Toscana.

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 8,

comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del 1999,

riapprovata, con la maggioranza assoluta di cui all'art. 127, quarto

comma, della Costituzione, dal Consiglio regionale nella seduta del

28 settembre 1999 (e trasmessa al Commissario di Governo il 1 ottobre

1999), recante "Norme in materia di impianto e reimpianto di

superfici vitate";

che le disposizioni della legge regionale sono denunciate in

ragione del ritenuto contrasto con la normativa statale in materia

(art. 4, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370,

convertito dalla legge n. 460 del 1987) e con quella comunitaria

(contenuta nel regolamento CEE 16 marzo 1987, n. 822 e successive

modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato

vitivinicolo, ora sostituito dal regolamento CE del Consiglio

17 maggio 1999, n. 1493);

che il ricorrente, richiamate le sentenze della Corte

costituzionale numeri 284 del 1989, 85 del 1996 e 155 del 1999,

concernenti la competenza normativa primaria dello Stato per le

misure indispensabili al fine di garantire uniformità e disciplina

sull'intero territorio nazionale, osserva che gli artt. 4, comma 1,

5, comma 1 e 8, comma 1, della citata deliberazione legislativa della

Regione Toscana - nel dettare sanzioni per gli impianti e i

reimpianti abusivi, per i reimpianti effettuati senza previa

notificazione dell'estirpazione del vecchio impianto e per i

procedimenti relativi a violazioni accertate prima dell'entrata in

vigore della legge regionale - non contemplano la sanzione

dell'estirpazione del vigneto impiantato (o reimpiantato)

abusivamente, ponendosi così in contrasto con la normativa statale

in materia, che, invece, prevede tale ulteriore sanzione a carico del

trasgressore e, al tempo stesso, con la normativa comunitaria a monte

di detta normativa statale;

che la Regione Toscana, nel costituirsi in giudizio, ha

chiesto, con memoria del 28 ottobre 1999, che il ricorso sia

dichiarato improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato nel

merito;

che, con memoria, depositata il 7 settembre 2001, la stessa

Regione ha fatto presente che, successivamente alla proposizione del

ricorso e "tenuto anche conto" del regolamento comunitario n. 1493

del 1999 (sostitutivo del regolamento n. 822 del 1987), è

intervenuta la legge regionale 20 marzo 2000, n. 27, recante una

nuova normativa che integralmente sostituisce e modifica gli articoli

della deliberazione legislativa n. 39 del 1999, contestati dal

Governo;

che la resistente rileva, altresì, che detta legge

regionale, regolarmente controllata dal Governo senza rilievi,

prevede, ora, la sanzione dell'estirpazione dei vigneti per tutte le

infrazioni amministrative, con radicale mutamento del sistema

sanzionatorio (artt. 4 e seguenti), rielaborato in conformità delle

disposizioni introdotte dal regolamento comunitario;

che, sulla base di tali premesse, la Regione, richiamando la

giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (ex plurimis

sentenza n. 154 del 1990), ritiene che sia cessata la materia del

contendere;

che, nel corso dell'udienza pubblica, anche il ricorrente

Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l'intervenuta

cessazione della materia del contendere, purché non venga dato

ulteriore seguito all'iter procedimentale della deliberazione

regionale legislativa impugnata e che a siffatta richiesta ha aderito

la difesa della Regione Toscana.

Considerato che quanto sopra evidenziato integra un mutamento del

quadro normativo, attinente alle disposizioni regionali oggetto di

censura da parte del Governo, tale da incidere radicalmente sui

termini della sollevata questione, sì da far venir meno,

oggettivamente, la necessità di una pronunzia della Corte (vedi,

sentenza n. 84 del 1988);

che, in siffatta situazione, è d'uopo, pertanto, concludere,

conformemente alla giurisprudenza costituzionale, e come del resto

sostenuto dalle stesse parti del presente giudizio, che sia venuta

meno la materia del contendere, restando, ovviamente, esclusa la

possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate

attraverso la promulgazione della legge regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, 5,

comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del

1999, riapprovata, con la maggioranza assoluta di cui all'art. 127,

quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio regionale nella

seduta del 28 settembre 1999, recante "Norme in materia di impianto

e reimpianto di superfici vitate", proposta con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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