Corte costituzionale

Ordinanza n. 346/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge

regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), promosso con

ordinanza emessa il 20 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo

regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Comitato

bolognese "Scuola e Costituzione" ed altri contro la Regione

Emilia-Romagna, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e

Costituzione" ed altri, della regione Emilia-Romagna, nonché l'atto

di intervento della Federazione italiana scuole materne (FISM) ed

altri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani, Federico Sorrentino, Corrado

Mauceri, Maria Virgilio e Sergio Panunzio per il Comitato bolognese

"Scuola e Costituzione" ed altri, Giandomenico Falcon per la Regione

Emilia- Romagna, Michele Scudiero, Mauro Giovannelli e Giuseppe

Totaro per la Federazione italiana scuole materne ed altri.

Ritenuto che con ordinanza in data 20 dicembre 1999 il Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale della legge della Regione

Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge

regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), per

violazione degli artt. 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo

comma, della Costituzione;

che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio

promosso avanti al Tribunale amministrativo regionale dal Comitato

bolognese "Scuola e Costituzione", dalla Chiesa Evangelica Metodista

di Bologna, dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno di

Bologna e dalla Comunità Ebraica di Bologna, per ottenere

l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale

dell'Emilia-Romagna in data 28 settembre 1995, n. 97, concernente

l'approvazione dei criteri per l'assegnazione ai comuni, per l'anno

1995, dei contributi previsti dalla legge citata, in vista

dell'attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno

delle scuole dell'infanzia gestite da soggetti privati senza fini di

lucro;

che, come risulta dall'ordinanza, il Tribunale amministrativo

regionale, con sentenza in data 1 aprile 1997, aveva dichiarato

inammissibile il secondo ed il terzo motivo del ricorso ed aveva

accolto il primo motivo (riconoscendo l'illegittimità della

delibera, per violazione della legge regionale, nella parte in cui

prevedeva la ripartizione dei fondi anche in favore di comuni che non

avessero stipulato le ricordate convenzioni) e contestualmente, con

separata ordinanza, aveva proposto la questione di legittimità

costituzionale della medesima legge regionale in riferimento agli

artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della

Costituzione;

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 1998 -

ritenuto ammissibile l'intervento della FISM (Federazione italiana

scuole materne) - ha dichiarato la questione manifestamente

inammissibile, rilevando che con la sentenza di accoglimento di una

parte del ricorso, per violazione della legge impugnata, il giudice a

quo aveva già fatto applicazione di essa; che, pertanto, ai fini

della motivazione sulla rilevanza, egli avrebbe dovuto "dar conto del

fatto che non si fosse ormai esaurito il suo potere decisorio,

rimanendo come unico oggetto del giudizio le questioni di

legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti in logica

subordinazione all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta

conforme a legge"; che, invece, il rimettente si era "limitato ad

affermare in modo apodittico la rilevanza della sollevata questione,

il cui accoglimento peraltro avrebbe reso inutiliter data la sentenza

ch'egli aveva già pronunciato";

che - sulla base di queste premesse - il giudice a quo

ripropone la questione di legittimità costituzionale della citata

legge regionale, in riferimento agli artt. 33, primo, secondo e terzo

comma, e 117, primo comma, della Costituzione, ritenendola rilevante

e non manifestamente infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il quale con una memoria

ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata, e poi, con la memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza, ha dichiarato di "revocare" l'intervento;

che si sono costituite congiuntamente le parti ricorrenti del

giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione;

che si è costituita la Regione Emilia-Romagna, sostenendo

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

che ha spiegato intervento la FISM (Federazione italiana

scuole materne), già intervenuta nel giudizio deciso dall'ordinanza

n. 67 del 1998, rilevando che la legge regionale impugnata è stata

abrogata, e sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza della

questione.

Considerato che l'ordinanza n. 67 del 1998 di questa Corte - con

cui la questione proposta dal rimettente, ed oggi riproposta, è

stata dichiarata manifestamente inammissibile - ha ritenuto

ammissibile l'intervento già allora spiegato dalla FISM, del quale

persistono le condizioni di ammissibilità;

che la presente questione di legittimità costituzionale è,

come quella decisa dall'ordinanza n. 67 del 1998, manifestamente

inammissibile, anche a prescindere dal totale difetto di motivazione

dell'ordinanza di rimessione (emessa in data 20 dicembre 1999)

relativamente all'incidenza sul giudizio pendente della legge della

Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1999, n. 10 (Diritto allo studio e

all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema

formativo integrato), il cui art. 16, terzo comma, ha espressamente

abrogato la legge regionale n. 52 del 1995, e relativamente al

significato da attribuire all'art. 17, che in via transitoria

assoggetta ancora alla legge del 1995 i soli "procedimenti di

erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso";

che, infatti, il remittente afferma anzitutto che - essendo

stata la delibera regionale impugnata sia nella sua interezza, sia

(col primo motivo) in riferimento ad un profilo parziale - "oggetto

largamente prevalente del thema decidendum" è "l'asserita

illegittimità derivata dell'impugnata delibera per illegittimità

costituzionale della legge regionale citata" onde la sentenza di

accoglimento del primo motivo non ha esaurito il potere decisorio del

giudice, avendo "definito soltanto una parte secondaria (e

sostanzialmente marginale) dell'oggetto del contendere";

che l'argomentazione nulla di decisivo aggiunge alla

motivazione del precedente provvedimento di rimessione, circa il

quale questa Corte, con l'ordinanza n. 67 del 1998, ha già rilevato

che il Tribunale amministrativo regionale - proprio in ragione

dell'accoglimento del primo motivo del ricorso - aveva applicato la

legge regionale in esame, utilizzandola come parametro per valutare

(e in concreto escludere) la legittimità della delibera impugnata, e

che non risultava come, a seguito di tale applicazione, non si

dovesse considerare esaurito il correlativo potere decisorio del

giudice, con la conseguenza - ora come allora - della manifesta

inammissibilità, per irrilevanza, della questione di

costituzionalità;

che, infine, le restanti considerazioni svolte dal remittente

si risolvono in meri rilievi critici alla precedente ordinanza di

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna

24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio

1983, n. 6 "Diritto allo studio"), sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, in riferimento agli

articoli 33, primo, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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