Corte costituzionale

Ordinanza n. 345/2000

Altra decisione · depositata il 24/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

citata

  • art. 3legge 2/2000
  • art. 24legge 2/2000
  • art. 111legge 2/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per

l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2, in materia di giusto processo), promosso con ordinanza

emessa il 19 gennaio 2000 dalla Corte di appello di Trento nel

procedimento penale a carico di D'Antonio Gerardo, iscritta al n. 123

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15 - prima serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di D'Antonio Gerardo;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 gennaio 2000, la Corte

di appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e

111 (nuova formulazione) Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio

2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2

della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di

giusto processo);

che a parere del giudice rimettente la limitazione delle

garanzie della formazione della prova in contraddittorio ai

procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della

legge costituzionale n. 2 del 1999 nei quali non sia stato dichiarato

aperto il dibattimento, violerebbe gli indicati parametri "sotto i

profili dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (a

prescindere dunque dallo stato e dal grado del procedimento penale

cui essi siano sottoposti), del diritto di difesa (così come sancito

anche dalle convenzioni internazionali vigenti) e del precitato

diritto alla formazione della prova a carico in contraddittorio";

che nel giudizio si è costituita la parte privata la quale

ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale

della norma impugnata.

Considerato che la legge 25 febbraio 2000, n. 35, con la quale è

stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 2 del 2000,

ha apportato sensibili innovazioni rispetto al testo della norma

impugnata, al punto che l'intero articolo 1 del menzionato decreto è

stato integralmente sostituito ad opera della stessa legge di

conversione;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente perché verifichi se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di

Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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