Corte costituzionale

Ordinanza n. 344/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e

di concessioni marittime) promossi con ricorsi delle Regioni Sardegna

ed Emilia-Romagna, notificati il 28 e il 30 gennaio 1989, depositati

in cancelleria il 3 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 4 e

11 del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28

gennaio 1989 e depositato il 3 febbraio 1989 ha sollevato questione

di legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n.

547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni

marittime) per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto

speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 12

giugno 1977, n. 348);

che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 30

gennaio 1989 e depositato l'8 febbraio 1989 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 dello stesso decreto legge n.

547 del 1988 per violazione, degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125

Cost.;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto

legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 non è stato

convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti, l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n.

547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni

marittime), sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla

Regione Sardegna, per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto

speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 19

giugno 1977, n. 348), e dalla Regione Emilia Romagna per violazione

degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari