Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10

marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini

speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di

perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21

febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della

docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la

sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza

emessa l'11 giugno 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio sul ricorso proposto da Maria Antonietta Santoro nei confronti

della Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n.

187 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Maria Antonietta

Santoro nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri ed

altri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica

15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma

di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a

fini speciali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

ordinanza emessa l'11 giugno 1990 (pervenuta il 5 aprile 1993), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9

del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette

a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di

perfezionamento) e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21

febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della

docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la

sperimentazione organizzativa e didattica);

che il decreto presidenziale n. 14 del 1987 disciplina il valore

abilitante del diploma di assistente sociale e stabilisce che il diploma stesso costituisce l'unico titolo per l'esercizio della

professione di assistente sociale (art. 1), della quale

contestualmente definisce il contenuto (art. 2), così intendendo

attuare l'art. 9 del d.P.R. n. 162 del 1982, che, provvedendo al

riordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali,

consente di determinare con appositi decreti presidenziali i diplomi

rilasciati dalle scuole stesse, che hanno valore abilitante per

l'esercizio delle corrispondenti professioni o che costituiscono

titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico

impiego;

che il Tribunale amministrativo rimettente ritiene che l'art. 9

del d.P.R. n. 162 del 1982 sia stato emanato in assenza di apposita

delega da parte delle Camere; in violazione, quindi, dell'art. 77,

primo comma, della Costituzione, in quanto la delega attribuita con

l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 per la revisione

degli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali non

comprenderebbe il potere di incidere sulla libertà di esercizio di

una determinata attività, rendendo necessario per essa un titolo di

studio in precedenza non richiesto; che se, invece, l'art. 12, ultimo

comma, della legge n. 28 del 1980 comprendesse nella delega la

possibilità di disciplinare la professione di assistente sociale,

questa norma, ad avviso del Tribunale amministrativo rimettente,

sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in quanto la

delega sarebbe priva della determinazione di principi e criteri

direttivi;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso

Tribunale amministrativo regionale nel corso di altri analoghi

procedimenti, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 114

del 1993;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta argomenti o profili

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestatamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162

(Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di

specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e dell'art. 12,

ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo

per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica),

sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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