Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed

Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in

cancelleria il 2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 1 e 12

del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che le regioni Toscana ed Emilia Romagna, con ricorsi

notificati, rispettivamente, il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati,

rispettivamente, il 2 e l'8 febbraio 1989, hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni in materia di finanza pubblica)

per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost.;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto

legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 non è stato

convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 30

dicembre 1988, n. 545 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),

sollevata, per violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost., dalle

Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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