Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61 e segg.

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27

aprile 1984 dal Pretore di Susa nel procedimento penale a carico di

Bocchini Angelo ed altro iscritta al n. 1290 del registro ordinanze

1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Susa - con ordinanza emessa il 27 aprile

1984 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 61 ss. cod. proc. pen., in riferimento al primo comma dell'art.

25 Cost., censurando il fatto che non sia stata "prevista tra le cause

di ricusazione o astensione la posizione del giudicante che ricopre per

legge (come nella specie) la veste di direttore amministrativo di una

casa mandamentale";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità della questione,

dal momento che il Pretore non avrebbe motivato in alcun modo "la sua

valutazione di non manifesta infondatezza", e concludendo comunque per

il rigetto della questione medesima.

Considerato che le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato inducono

la Corte a dichiarare manifestamente infondata, piuttosto che

manifestamente inammissibile, l'impugnativa proposta dal giudice a quo;

che infatti, in base alla costante giurisprudenza della Corte stessa,

il nucleo del primo comma dell'art. 25 Cost. consiste nel principio di

precostituzione del giudice, cioè nell'esigenza - già messa in luce

dalla sentenza n. 29 del 1958 - che questi venga "istituito in base a

criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate

controversie": il che non consente di desumerne che sia

costituzionalmente necessario prevedere od imporre - per effetto di

quel solo parametro - l'astensione o la ricusazione del Pretore, in

quanto direttore amministrativo di una casa mandamentale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 61 ss. cod. proc. pen., nella parte in cui

non prevedono "tra le cause di ricusazione o astensione la posizione

del giudicante che ricopre per legge la veste di direttore

amministrativo di una casa mandamentale", sollevata dal Pretore di

Susa, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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