Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/2002

Altra decisione · depositata il 12/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 37, punto

3, e 31, punto 2, della legge della Regione Toscana del 14 ottobre

1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie

d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle

zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di

concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività

urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre

1983, n. 69), promossi con ordinanze emesse il 19 dicembre 2000 e il

7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sui

ricorsi proposti da Vinchesi Leonardo ed altro contro il comune di

Bibbona ed altri e da Forti Marco ed altro contro il comune di Porto

Azzurro, iscritte ai nn. 638 e 671 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, 1ª

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Marconi Giorgio e del comune di

Bibbona, nonché gli atti di intervento della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con due ordinanze, emesse il 19 dicembre 2000 e il

7 marzo 2001 e depositate rispettivamente il 15 febbraio 2001 e

l'8 marzo 2001, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 37,

punto 3 (primo giudizio, r.o. n. 638 del 2001) e 31, punto 2 (secondo

giudizio, r.o. n. 671 del 2001) della legge della Regione Toscana del

14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e

le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei

controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del

contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività

urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre

1983, n. 69) nella parte in cui attribuiscono al sindaco e non ai

dirigenti la competenza ad emanare atti di gestione in materia

edilizia, per contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione;

che nel primo giudizio erano stati impugnati provvedimenti

amministrativi: a) di rigetto di tre domande di concessione edilizia

in sanatoria relative ad uno stabilimento balneare, nonché di revoca

delle autorizzazioni all'esercizio di un bar-ristorante presso lo

stabilimento stesso, emanati rispettivamente dal responsabile

dell'area tecnica e dal responsabile dell'area di vigilanza-corpo di

polizia municipale del comune di Bibbona; b) di due dinieghi di

rinnovo - il primo richiesto in via definitiva, il secondo in via

temporanea - delle concessioni demaniali marittime per

l'utilizzazione di un tratto di arenile, emanati dal dirigente del

dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, area porti,

aeroporti e centri intermodali della Regione Toscana;

che nel secondo giudizio (in fase cautelare) era, invece,

stato impugnato l'atto di ingiunzione di demolizione di opere

ritenute abusive perché eseguite in difformità dalla concessione

edilizia, emanato da un dirigente del comune di Porto Azzurro;

che in entrambi i giudizi a quibus si deduce, tra gli altri

motivi di censura, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per

incompetenza, perché adottati da dirigenti (rectius: nonché, per

alcuni di essi, da responsabili comunali di settore) e non dal

sindaco, secondo quanto previsto dalla normativa regionale denunciata

(che, in punto di rilevanza, dovrebbe trovare applicazione nei

processi, atteso che gli atti impugnati sarebbero stati adottati

successivamente all'entrata in vigore della legge stessa);

che le norme denunciate, secondo i giudici rimettenti, si

porrebbero in contrasto con gli artt. 97 e 128 della Costituzione;

che, sotto il primo profilo, si osserva che la legge statale

8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) ha fissato

il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo - anche

nella materia oggetto dei giudizi a quibus - spettano agli organi

politici, mentre l'attività propriamente gestionale compete ai

dirigenti (art. 51, commi 2 e 3 lettera f);

che la suddetta separazione tra politica e amministrazione

sarebbe stata confermata e precisata da successivi interventi

legislativi (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante

"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo

snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di

decisione e di controllo"; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,

recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di

rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione

nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,

emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo

1997, n. 59"; legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed

integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,

n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale

dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.

Disposizioni in materia di edilizia scolastica");

che le norme impugnate - attribuendo, di converso, poteri

gestionali ad organi politici (il sindaco) - violerebbero il

principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, il

cui rispetto imporrebbe, nella prospettiva dei giudici rimettenti, il

mantenimento della distinzione tra competenze tecnico-gestionali e di

indirizzo politico;

che, sotto il secondo profilo, il Tribunale amministrativo

regionale della Toscana osserva che compete al legislatore statale

dettare con leggi generali i principi nel cui ambito può esplicarsi

l'autonomia degli enti locali;

che le norme regionali censurate - contenendo regole relative

alla struttura degli uffici e alla definizione e ripartizione delle

funzioni - avrebbero, pertanto, inciso sull'autonomia organizzatoria

dell'ente locale attuando una "indebita ingerenza nell'esercizio di

un potere normativo che in subiecta materia spetta unicamente allo

Stato";

che in entrambi i giudizi si è costituita la Regione Toscana

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;

che nel primo giudizio (r.o. n. 638 del 2001) si è

costituito il resistente del processo a quo chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile ovvero manifestamente

infondata;

che in detto giudizio si è costituito anche l'ente comunale

che, pur ritenendo nel merito la questione di incostituzionalità

fondata, dubita della rilevanza della questione stessa poiché, nel

caso di specie, sussisterebbe la competenza del sindaco che - in

mancanza di personale con qualifica dirigenziale - avrebbe delegato

un funzionario dell'ufficio preposto alla gestione dell'area tecnica

secondo quanto consentito dall'art. 51, comma 3-bis della legge

n. 142 del 1990;

che nel secondo giudizio (r.o. n. 671 del 2001) si è

costituita la Regione Toscana chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e infondata;

che con due memorie depositate nell'imminenza della camera di

consiglio, la Regione Toscana ha chiesto che vengano restituiti gli

atti ai giudici rimettenti - per la sopravvenuta entrata in vigore

della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo

V della parte seconda della Costituzione) che ha abrogato l'art. 128

della Costituzione - affinché la questione possa essere riesaminata

in base al mutato quadro costituzionale intervenuto.

Considerato che, successivamente all'emanazione della ordinanza

di rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della

parte seconda della Costituzione);

che, pertanto, in via del tutto preliminare, stante

l'intervenuta abrogazione di una delle norme invocate come parametro

(art. 128 della Costituzione) e la sopravvenuta innovazione anche

nella ripartizione delle competenze non solo nel settore

urbanistico-governo del territorio, ma anche in quello delle funzioni

e degli aspetti organizzativi e ordinamentali dei comuni e dei

relativi poteri regolamentari (artt. 117 e 118 della Costituzione),

si rende necessario disporre la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti per un nuovo esame dei termini della questione (cfr.

ordinanze n. 166, n. 14 e n. 9 del 2002; n. 382, n. 397 e n. 416 del

2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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