Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

citata

  • art. 70legge 825/1971
  • art. 72legge 825/1971
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l.25 maggio 1972, n.

202, convertito nella legge 24 luglio 1972, n. 321 (Conversione in

legge, com modificazioni del d.l. 25 maggio 1972 n. 202, recante

modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in

materia di riforma tributaria) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(recte 638) (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti

indicati nell'art.14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in

sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per

la delegabilità delle entrate), promossi con ordinanze emesse il 10

febbraio 1983 dal Pretore di Cosenza e il 9 novembre 1981 dalla

Commissione comunale per i tributi locali di Roma, iscritte

rispettivamente ai nn. 285 e 685 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno

1983 e n. 25 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione del Comune di Roma nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 il Pretore

di Cosenza nel procedimento penale a carico di Tramonti Vincenzo ha

sollevato quesstione incidentale di legittimità costituzionale del

d.l. 25 maggio 1972 n. 202 (Modifiche ed integrazioni alla legge 6

dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria), conv. in

l. 24 luglio 1972 n. 321, con cui è stato prorogato l'iniziale

termine stabilito dalla legge delega per l'emanazione delle norme

sulla riforma tributaria, per contrasto con gli artt. 70, 72, quarto

comma, 76 e 77 Cost. (ord. n. 285/83 R.O.);

che, secondo il giudice a quo, il Governo, già legislatore

delegato, non aveva alcun potere di adottare tale decreto-legge, né

il Parlamento poteva con "legge di conversione" modificare una legge

di delegazione;

che analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata il 9 novembre 1981 dalla Commissione per i tributi locali

di Roma - ricorso proposto da Castellacci Roberto - coinvolgendo

nell'impugnativa oltre al d.l. 25 maggio 1972 n. 202 anche il d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 633 (recte 638) in quanto emanato oltre

l'originario termine stabilito dalla legge delega, per contrasto con

l'art. 76 Cost. (ord. n. 685/83 R.O.);

che nel giudizio di cui all'ord. n. 685/83 si è costituito il

Comune di Roma concludendo per la non fondatezza della questione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale ha concluso anch'essa per

l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che le ordinanze sollevano analoghi incidenti talché

i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;

che la potestà di emanare decreti-legge (ove ricorrano

determinati presupposti) è attribuita al Governo direttamente dalla

Costituzione (art. 77, secondo comma) con l'onere di conversione da

parte del Parlamento (il che nella specie sussiste), in alcun modo

tale potere venendo così ad essere diversamente circoscritto quanto

alla legittimità del suo esercizio, mentre, poi, ancora,

relativamente alla legge di conversione, non ha pregio l'assunto

secondo cui tale dettato normativo, adottato dalle Camere, sarebbe

inidoneo a recar modifiche ad una legge di delega, trattandosi di una

stessa funzione posta in essere dagli Organi legislativi;

che le prospettazioni dei remittenti si palesano, in

conseguenza, manifestamente infondate; come, del pari è

manifestamente infondato ogni altro dubbio coinvolgente la

tempestività del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, emanato - come qui

considerato - nel rispetto di termini validamente posti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 23 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale del d.l. 25 maggio 1972

n. 202 (Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n.

1036, in materia di riforma tributaria) conv. in l. 24 luglio 1972 n.

321 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, recte 638 (Disposizioni per

l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9

ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e

compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate),

sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, quarto comma, 76, e 77

Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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