Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/2007

Altra decisione · depositata il 27/07/2007 · relatore Alfio Finocchiaro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, di conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 9 febbraio 2006 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 febbraio 2006 e depositato il 9 febbraio successivo, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato (del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio), in riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 novembre 2005 DEC/DPN 2399, con il quale è stato confermato l'incarico del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;

che la Regione ricorrente ha impugnato il predetto decreto ministeriale ritenendolo lesivo delle attribuzioni regionali in mancanza di trattative fra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Presidente della Regione Toscana (nel cui territorio ricade il Parco) per raggiungere l'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

che la ricorrente, assumendo che tale intesa è posta dal legislatore a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio e dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca, deduce che la nomina costituirebbe menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni, per violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio della leale collaborazione fra Stato e Regioni;

che la stessa ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la legittimità del decreto impugnato;

che, con ordinanza del 7 aprile 2006, n. 152, questa Corte ha disposto la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato;

che, con memoria depositata il 20 dicembre 2006, la Regione Toscana ha allegato copia del decreto n. 2049 del 20 novembre 2006 di nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano nella persona del dottor Mario Tozzi;

che la ricorrente, sulla base di altri documenti, ha dimostrato che tale nomina è avvenuta a seguito di previa intesa fra essa stessa e il Ministro dell'ambiente e che, pertanto, è venuta a cessare la materia del contendere.

Considerato che la nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, sulla base dell'intesa fra le parti, ha determinato il venir meno di ogni interesse della ricorrente alla decisione del conflitto di attribuzione circa la conferma dell'incarico del commissario straordinario del medesimo Ente;

che, pertanto, malgrado la formula usata, la ricorrente ha in sostanza rinunciato al ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:2007:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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