Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge

della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la

costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in

attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, sul

ricorso proposto da Curcio Vincenzo contro il Prefetto della

Provincia di Salerno ed altri, iscritta al n. 279 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, sul

ricorso proposto da Celotto Raffaele ed altri contro il Prefetto

della Provincia di Salerno ed altri, iscritta al n. 280 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione del Prefetto della Provincia di

Salerno;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo

contenuto, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,

Sezione di Salerno, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 118

e 130 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9

giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento

delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre

1978, n. 833), il quale affida alla Giunta regionale il controllo

sugli organi delle unità sanitarie locali;

che si è costituito il Prefetto della Provincia di Palermo,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perché la

norma impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente

illegittima dalla sentenza di questa Corte n. 50 del 1991;

Considerato che le ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto la

stessa disposizione e fanno riferimento ad identici parametri

costituzionali e che pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con un'unica sentenza;

che successivamente alla proposizione della presente questione

di legittimità costituzionale, questa Corte, con sentenza n. 50 del

1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 36,

secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n.

57;

che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge

della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la

costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in

attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), sollevata, in

riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, con le due

ordinanze indicate in epigrafe emesse dal Tribunale amministrativo

regionale per la Campania, Sezione di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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