Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza

degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), promossi con due ordinanze emesse il 23 giugno 1999

dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sui ricorsi

proposti da Selvi Gabriella contro il comune di Latina, iscritte ai

numeri 110 e 111 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Latina, nel

corso di distinti giudizi aventi ad oggetto il pagamento dell'imposta

comunale sugli immobili (ICI), con due ordinanze di identico

contenuto emesse il 23 giugno 1999 ha sollevato, in riferimento agli

artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti

territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421);

che, a parere della Commissione rimettente, la norma

denunciata, nel disporre che per gli immobili concessi in superficie

soggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa sul

superficiario, avrebbe introdotto un nuovo soggetto passivo del

tributo, il concedente (del diritto di superficie), non previsto

nella legge delega, violando così i criteri direttivi fissati

dall'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1 e 2, della legge 23 ottobre

1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la

revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che individuano

nel proprietario dei fabbricati, dei terreni agricoli o delle aree

fabbricabili ovvero nel titolare del diritto di usufrutto, uso o

abitazione sugli stessi, il soggetto passivo dell'imposta;

che, ad avviso del giudice a quo la questione risulterebbe

rilevante poiché dal suo accoglimento discenderebbe la definizione

dei ricorsi in senso favorevole ai contribuenti, proprietari

superficiari dei fabbricati realizzati su suolo comunale;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche,

vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, diversamente da quanto il rimettente sembra ritenere

nella non chiara ricostruzione delle fattispecie oggetto dei giudizi

a quibus il comune agisce evidentemente quale ente impositore e non

già quale concedente in via di rivalsa;

che questa Corte, con sentenza n. 200 del 1999, ha già

dichiarato non fondata una questione sostanzialmente identica a

quella sollevata nel presente giudizio;

che, in particolare, è stato specificato che il diritto di

superficie - cui ha riguardo la norma impugnata - è una situazione

diversa dalla proprietà superficiaria, che nasce successivamente

alla esecuzione della costruzione;

che, nel caso di proprietà superficiaria, il soggetto

passivo dell'imposta va individuato, ai sensi del comma 1 dell'art. 3

del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel proprietario

dell'edificio realizzato su suolo altrui e non già nel concedente;

che, dunque, contrariamente a quanto affermato dal

rimettente, la norma impugnata è inapplicabile nei giudizi a quibus

nei quali - come risulta dalle ordinanze di rimessione - il titolare

del diritto di superficie ha già proceduto alla realizzazione del

fabbricato;

che, pertanto, la questione, in quanto priva di rilevanza nei

suddetti giudizi, deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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