Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19

marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi

amministrativi), promosso con ricorso della regione Calabria

notificato il 17 aprile 1993, depositato in cancelleria il 20 aprile

successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la regione Calabria impugna il decreto-legge 19 marzo

1993, n. 69, recante la "disciplina della proroga degli organi

amministrativi", in riferimento agli articoli 77, 117, 118, 121, 122

e 123 della Costituzione;

che la regione ricorrente, dopo aver illustrato la serie di

decreti-legge adottati in materia dal Governo (nn. 381 del 1992, 439

del 1992, 7 del 1993 e 69 del 1993), osserva che il decreto legge n.

69 del 1993 da ultimo impugnato rappresenta, in sostanza, la

riproduzione dei precedenti provvedimenti d'urgenza, eccetto che per

la formulazione dell'art. 9, relativo all'adeguamento della

disciplina regionale alle norme di principio del decreto;

che, in particolare, la regione rileva che, prima

dell'emanazione dei ricordati decreti-legge, essa stessa aveva

adottato, con la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13, sulla

"disciplina delle nomine di competenza della regione", una propria

regolamentazione delle scadenze delle nomine e designazioni di

competenza regionale e delle relative procedure di rinnovazione,

disciplina, questa, coerente con l'art. 97 della Costituzione e con i

principi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 della Corte

costituzionale;

che pertanto, ad avviso della regione, il decreto-legge n. 69

del 1993 "non dovrebbe incidere sulla legge regionale", giacché

questa contiene norme di dettaglio bensì diverse da quelle del

decreto ma tuttavia rispettose dei fondamentali principi posti dal

medesimo, rappresentati dalla cessazione delle funzioni alla scadenza

naturale del mandato e dalla previsione di un periodo massimo di

proroga nonché di meccanismi sostitutivi rigidamente articolati in

caso di inerzia dell'organo competente alla ricostituzione;

che, però, se l'art. 9 del decreto-legge impugnato fosse

interpretato come abrogativo della normativa regionale, la disciplina

denunziata sarebbe, secondo la regione ricorrente, incostituzionale,

in quanto:

a) l'art. 4, comma 2, del decreto-legge, che attribuisce la

competenza alle designazioni o nomine (per gli organi scaduti), in

caso di inerzia di organi collegiali, ai presidenti di detti organi,

violerebbe sia la competenza regionale in materia di ordinamento

degli uffici ed enti dipendenti dalle regioni (art. 117 della

Costituzione) sia la competenza statutaria (art. 123 della

Costituzione), in quanto incide sulle norme, statutarie e ordinarie,

che regolano le competenze degli organi collegiali, creando ex novo

una competenza dei presidenti e sottraendo ai collegi i correlativi

poteri; detta disposizione, inoltre, contrasterebbe con gli articoli

121 e 122 della Costituzione, se riferita a nomine di competenza del

Consiglio regionale, attesa la configurazione costituzionale del

presidente del Consiglio regionale, privo di rilevanza esterna;

b) l'art. 3 del decreto-legge, sul regime di proroga degli

organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati,

limitando la competenza ai soli atti urgenti e indifferibili,

inciderebbe sulla competenza regionale in materia, violando l'art.

117 della Costituzione; la censura sarebbe da estendere al successivo

art. 6 che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli

organi scaduti;

c) infine, sarebbe costituzionalmente illegittimo l'art. 8 del

decreto-legge, che convalida e mantiene fermi gli atti di

ricostituzione di organi scaduti adottati da presidenti di organi

collegiali, anteriormente all'entrata in vigore del decreto, in

sostituzione dei competenti collegi; questa norma violerebbe sia

l'art. 77 della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, comma

2, lett. d) della legge n. 400 del 1988, sia le competenze regionali

in materia di organizzazione di uffici ed enti: il decreto-legge non

può - afferma la regione - convalidare ciò che in base alla

Costituzione è invalido e non può dunque sottrarre

all'amministrazione regionale il potere di qualificare come invalidi

gli atti già adottati in base a decreti-legge non convertiti, così

impedendo alle regioni di "revocare gli illegittimi atti dei loro

presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi

scaduti";

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

Considerato che il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, non è

stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta

dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20

maggio 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, ordinanze nn. 292, 229, 174 e 116 del 1993), deve

essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione, e

che detto rilievo è logicamente preliminare rispetto al profilo di -

eventuale - inammissibilità, dedotto dall'Avvocatura erariale,

basato sul rilievo per cui con l'impugnativa verrebbe ad essere

prospettata una mera questione interpretativa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69

(Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promossa

dalla regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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