Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1992

Altra decisione · depositata il 03/02/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di cancellazione di ipoteca legale in data 10 ottobre

1991 rivolta da Antonio Lefèbvre D'Ovidio al Presidente della Corte

costituzionale, iscritta al n. 1 del registro incidenti di

esecuzione;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, in data 10 ottobre 1991, A. L. D. O.

- condannato dalla Corte costituzionale in composizione integrata nel

giudizio penale di accusa n. 1 del registro generale 1977 alla pena

di anni due, mesi due di reclusione e lire trecentomila di multa con

sentenza pronunciata il 1 marzo 1979 - ha rivolto al Presidente della

Corte costituzionale istanza di cancellazione dell'ipoteca legale

iscritta a suo carico per la somma di lire quaranta miliardi su

alcuni suoi beni immobili con decreti n. 176 del 10 novembre 1977 e

n. 182 del 30 novembre 1977 adottati in via d'urgenza dal Presidente

della Corte costituzionale e ratificati con decreto n. 186 del 2

dicembre 1977 dalla Corte costituzionale integrata;

che nell'istanza si rileva: a) che l'istituto dell'ipoteca

legale è stato soppresso dal nuovo codice di procedura penale, il

quale, come strumento di cautela reale, prevede in suo luogo il

sequestro conservativo sui beni immobili (art. 316 c.p.p.); b) che

comunque l'ipoteca legale in questione ha esaurito i suoi effetti in

dipendenza dell'intervenuta liquidazione del danno in lire un

miliardo e cinquecento milioni a seguito di separato procedimento

civile e del sovrappostosi sequestro conservativo sui medesimi

cespiti disposto in corso di procedimento per lire dodici miliardi,

ad ulteriore cautela del credito, dal giudice civile nonché del

successivo procedimento di subasta degli stessi; c) che, in ogni

caso, il mantenimento del vincolo ipotecario per un ammontare di lire

quaranta miliardi a fronte di un credito della pubblica

amministrazione accertato di lire un miliardo e cinquecento milioni

appare privo di legittimo titolo e concreta all'evidenza un eccesso

di mezzi di cautela;

Considerato che l'istanza concerne l'esecuzione di provvedimenti

emessi dalla Corte costituzionale in composizione integrata

nell'ambito della funzione relativa ai giudizi di accusa promossi per

reati commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni;

che, pur essendo stata sottratta alla Corte costituzionale, ad

opera della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la cognizione

dei reati ministeriali, e pur potendosi, in relazione a tale mutato

quadro normativo, porsi la questione se residuino in capo alla Corte

attribuzioni in executivis con riferimento ai giudizi di accusa

relativi a tali reati definiti sulla base del previgente regime,

appare pregiudiziale stabilire se un provvedimento quale quello

sollecitato con la istanza in esame sia mai rientrato ab origine

nella sfera di attribuzione della Corte;

che, in relazione a tale ultima questione, occorre rilevare come

la legge 25 gennaio 1962, n. 20, attribuisca espressamente alla

Corte, nella composizione integrata, solo alcune determinate funzioni

relative alla fase della esecuzione penale nel giudizi di accusa, e

precisamente quelle relative all'applicazione dell'amnistia e

dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione (artt.

32 e 33), senza individuare, per la generalità delle funzioni, un

giudice competente a decidere tutte le questioni che possano porsi in

sede di esecuzione, limitandosi ad individuare nel Procuratore

generale presso la Corte d'appello di Roma l'organo che esercita i

poteri propri del pubblico ministero nell'esecuzione penale (art.

31);

che, al riguardo - come già stabilito da questa Corte con

ordinanza pronunciata in data 10 aprile 1981, in relazione al

medesimo procedimento n. 1 del registro generale 1977, su un "ricorso

per liberazione da sequestro" presentato nell'interesse di Camillo

Crociani - deve affermarsi che, nella fase della esecuzione

conseguente ai giudizi di accusa, la giurisdizione della Corte

costituzionale integrata è limitata "a tutti e soli i provvedimenti

nei quali sia effettivamente in questione la portata del titolo

esecutivo, e con esso il particolare significato della giustizia

penale costituzionale", oltre naturalmente a quelli espressamente

menzionati dalla citata legge n. 20 del 1962, e ciò in aderenza alla

ratio della predetta legge, quale ricavabile anche dalle esplicite

considerazioni al riguardo espresse nella relazione della Prima

Commissione permanente della Camera dei Deputati (atto n. 3173-A)

sulla relativa proposta di legge;

che, per quanto attiene allo specifico oggetto della istanza in

esame, esso riguarda un tipo di provvedimento, quale la iscrizione di

ipoteca legale, avente natura di misura cautelare a tutela dei

crediti nascenti dal reato e dal relativo procedimento penale, e

dunque pertinente alla esecuzione civile in materia penale,

provvedimento del quale tra, l'altro, nell'istanza non si contesta

né la legittimità né la esecutività, ma di cui, sostanzialmente,

si chiede la revoca, in relazione a mutate situazioni di fatto e di

diritto;

che, pertanto, nella specie deve escludersi, alla stregua dei

principi sopra indicati, la giurisdizione della Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di A.L.

D.O. indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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