Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1995 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,

della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante

disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di

immobili di civile abitazione, di termini per la definizione

agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da

depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni

tributarie), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Perugia, sul ricorso

proposto da Luigi Mencacci contro l'Ufficio Tecnico Erariale di

Perugia iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 (R.O. n. 518

del 1994), la Commissione tributaria di primo grado di Perugia ha

sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge

24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia

di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie);

che il giudice remittente, rilevato che la legge predetta ha

provveduto a convertire l'ultimo decreto-legge di una serie reiterata

di decreti, ed "altresì, a regolare i rapporti giuridici sorti sulla

base di tutti i precedenti decreti non convertiti", osserva che

l'art. 77 della Costituzione non consente la reiterazione di un

decreto-legge non convertito, potendo le Camere, che non provvedano

nel termine di sessanta giorni, "soltanto regolare con legge (legge

di regolamento), i rapporti sorti sulla base del primo decreto non

convertito";

che la questione viene rimessa affidando a questa Corte il

compito di decidere "come ricevere e valutare i profili di

incostituzionalità che emergono dalla fattispecie che le viene

sottoposta";

che, più specificamente, viene rimesso alla Corte di valutare

"come coniugare l'inerzia delle Camere a convertire i decreti e la

ineluttabile esigenza per il Governo, quando straordinaria necessità

ed urgenza effettivamente ricorra, di reiterare il decreto-legge non

convertito"; nonché di "affrontare il problema della tempestiva

sindacabilità dei casi straordinari di necessità ed urgenza addotti

dal Governo a giustificazione del provvedimento adottato", anche per

evitare che il "potere esecutivo" si sottragga "alla verifica

giurisdizionale prevista per tutti gli atti della Pubblica

Amministrazione (art. 113 Cost.)";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che la questione sia dichiarata non ammissibile o, in

subordine, non fondata, atteso che: a) la norma di conversione, di

per sé, converte un solo decreto e non entra in relazione con i

decreti che hanno perso efficacia; b) i rapporti giuridici sorti

nella base di decreti non convertiti vengono disciplinati

"direttamente, senza la mediazione dei decreti non convertiti"; c)

l'art. 77 "reca una precisazione utile, ma non essenziale",

limitandosi ad escludere "che la mancata conversione di un decreto

ingeneri un limite alla potestà legislativa del Parlamento"; d)

l'accenno, nell'ordinanza di rimessione, all'art. 113 della

Costituzione trascura che "il decreto-legge è atto legislativo" e

che la giurisdizione "non può rivendicare che, nelle more del

giudizio, il legislatore si astenga dal porre nuove norme"; e) "la

c.d. reiterazione del decreto-legge non altera i contenuti e le

modalità" del controllo politico esercitato dal Parlamento,

risultando erroneo assumere che "più decreti si fondano tra loro" e

formino, in violazione della norma costituzionale, "un atto unitario

avente efficacia complessiva superiore a 60 giorni";

Considerato che la questione è prospettata in termini perplessi

se non addirittura contraddittori, non risultando chiaro

dall'ordinanza se si intenda censurare il comportamento del Governo

nel reiterato ricorso allo strumento del decreto-legge ovvero il

comportamento omissivo del Parlamento nel procedimento di

conversione, sicché non è dato apprezzare sotto quali profili si

verificherebbe il lamentato contrasto con il parametro invocato;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24

marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia

di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie)

sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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