Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Normativa prevista in materia di assegni), promosso con

ordinanza emessa il 6 ottobre 1984 dal Pretore di Tropea nei

procedimenti penali riuniti a carico di Granato Leone, iscritta al n.

47 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Tropea, con ordinanza emessa il 6

ottobre 1984, ha denunciato di incostituzionalità "la normativa

prevista in materia di assegni dalla legge n. 689/1981";

che nel relativo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri eccependo l'inammissibilità e in subordine

l'infondatezza dell'impugnativa.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza

e neppure l'esatta individuazione dell'oggetto e dei parametri di

riferimento della dedotta questione di legittimità;

che a tale carenza non può sopperire la semplice indicazione, in

essa racchiusa, che trattasi di eccezione sollevata dalla difesa e

fatta propria dal P. M., restando anche in tal caso insoddisfatta la

fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso

l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle

questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte: esigenza

cui è preordinato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale

prescrive appunto che il giudice a quo riferisca nell'ordinanza di

rimessione i termini ed i motivi dell'istanza con cui sia sollevata la

questione;

che deve pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di

questa Corte, dichiararsi la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della "normativa prevista in materia di

assegni dalla legge n. 689/1981", sollevata dal Pretore di Tropea con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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