Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1,

prima parte, lett. b), e 7 della legge della Regione Puglia 20

dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione

dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 dal Pretore di Lecce - Sezione distaccata di Campi Salentina nel

procedimento civile vertente tra Marzo Cosimo ed altri ed il Comune

di Squinzano ed altri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso il

provvedimento con cui il sindaco di un comune aveva pronunziato la

decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, per

carenza del requisito di stabile occupazione dell'immobile da parte

degli assegnatari, il Pretore di Lecce, Sezione distaccata di Campi

Salentino, con ordinanza del 16 dicembre 1992, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione

Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), che, disponendo in tema di "decadenza"

dall'assegnazione:

a) al comma 7 affida al Pretore del luogo nel cui mandamento è

situato l'alloggio le relative controversie, così legiferando in

materia processuale, riservata dall'art. 108 della Costituzione al

legislatore statale;

b) al comma 1, prima parte, attribuisce al sindaco la

competenza ad emettere il provvedimento di decadenza, in violazione

dell'art. 117 della Costituzione e della norma interposta,

rappresentata dall'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che,

devolvendo ai Comuni le funzioni amministrative concernenti

l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha

inteso affidare i relativi provvedimenti (tra i quali quelli di

decadenza, annullamento e revoca, di cui agli artt. 11, 16 e 17 del

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) al consiglio comunale e non

all'organo monocratico del comune;

c) al comma 1, lett. b) configura un'ipotesi di "decadenza" -

nel caso in cui, come nella specie, l'assegnatario "non abiti

stabilmente nell'alloggio assegnato" - non prevista nella normativa

statale richiamata, così violando l'art. 117 della Costituzione;

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

il Presidente della Giunta regionale;

Considerato che la questione sub a) è manifestamente

inammissibile, avendo già la Corte dichiarato l'illegittimità

costituzionale del comma 7 dell'art. 19 denunciato (sentenza n. 210

del 1993);

che, quanto alla questione sub b), va rilevato che l'edilizia

residenziale pubblica è materia di competenza regionale (sentt. nn.

594 del 1990 e 727 del 1988), per la quale l'art. 88 n. 13 del d.P.R.

n. 616 del 1977 ha riservato allo Stato soltanto funzioni

programmatorie nonché, per quel che ora interessa, la

"determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la

fissazione dei canoni", ed il successivo art. 95 ha attribuito ai

comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le

funzioni amministrative concernenti le assegnazioni di tali alloggi,

in quanto di interesse esclusivamente locale;

che, pertanto, al di fuori della formulazione dei criteri

generali da osservare nelle assegnazioni, è di spettanza delle

Regioni la potestà legislativa nella materia e quindi la disciplina

attinente alle funzioni amministrative, non potendosi ammettere che

con la devoluzione di determinati compiti agli enti locali il d.P.R.

n. 616 del 1977 cit. abbia riservato allo Stato la relativa

competenza legislativa (sentenza n. 1115 del 1988);

che, nella specie, la norma regionale impugnata, nel precisare

quale tra gli organi comunali debba esercitare le specifiche funzioni

amministrative, non invade alcuna competenza dello Stato né

contrasta con l'art. 117 della Costituzione, ma anzi, indicando

l'organo monocratico (il sindaco), si uniforma alla legislazione

statale precedente (d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 cit.) che aveva

affidato tali attribuzioni al presidente dell'Istituto autonomo per

le case popolari e quindi sempre ad un organo monocratico;

che, per quanto concerne la questione sub c), una volta

riconosciuta la potestà legislativa della regione nella materia, non

può ritenersi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione la

norma regionale impugnata che, disciplinando tra le ipotesi di

decadenza il difetto di stabile abitazione nell'alloggio, da parte

dell'assegnatario, si è uniformata alla disciplina statale -

integrata dalla deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, adottata

ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 457 del 1978 - la

quale, nel fissare appunto "criteri generali", ha previsto, tra

l'altro, identica fattispecie come causa di decadenza

dall'assegnazione (sent. n. 727 del 1988 cit.);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della

Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la

determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della

Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi

Salentino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, comma 1, prima parte, della citata legge

regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione

ed in relazione all'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal

Pretore di Lecce con la stessa ordinanza;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b, della citata legge

regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione,

dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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