Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma

primo, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la

prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli

minerali) convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957,

n. 474, come sostituito dall'articolo 21 della legge 31 dicembre

1962, n. 1852 (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti

petroliferi) promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre, 18, 27

novembre, 6 dicembre 1991 e 12 febbraio 1992 dal Pretore di Prato nei

procedimenti penali a carico di Mazzi Giancarlo, ed altri, iscritte

rispettivamente ai nn. 109, 133, 134, 193 e 185 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

nn. 10, 12 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Giancarlo Mazzi, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma,

d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n.

474, il Pretore di Prato con ordinanza del 21 ottobre 1991 (reg. ord.

n. 109 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della

norma ora citata, secondo cui "chiunque esercita un deposito di oli

minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di

servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti,

non denunciati a termini dell'art. 1, è punito con la multa dal

doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel

deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico,

e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000";

che il Pretore rilevava che nel caso di specie gli oli minerali

non denunciati corrispondevano a Kg. 4.085 di olio combustibile denso

ed a Kg. 52 di olio diatermico, con un minimo di pena applicabile di

Lire 121.281.170;

che a suo avviso tale sanzione era irragionevolmente

sproporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto anche di quanto

affermato da questa Corte con sentenza n. 313 del 1990, ciò che lo

induceva a dubitare del contrasto tra la norma denunciata e l'art.

27, terzo comma, della Costituzione;

che il medesimo Pretore sollevava la stessa questione con

ordinanze del 18 novembre 1991 (reg. ord. n. 133 del 1992, nel

procedimento contro Piero Franco Baroni), del 27 novembre 1991 (reg.

ord. n. 134 del 1992, nel procedimento contro Rosalinda Lombardi ed

altri) e 6 dicembre 1991 (reg. ord. n. 193 del 1991, nel procedimento

contro Vincenzo La Porta ed altro);

che sempre la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di

Prato con ordinanza del 12 febbraio 1992 (reg. ord. n. 185 del 1992,

nel procedimento contro Gabriele Maurizio Guasti ed altro), nella

quale il Pretore afferma di conoscere l'ordinanza di questa Corte n.

427 del 1991, dichiarativa della manifesta infondatezza della

questione, e tuttavia ritiene di prospettare il profilo di

incostituzionalità costituito dall'inadeguatezza della norma

impugnata alla finalità rieducativa della pena;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in

tutte le cause, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della

questione, richiamando la sentenza di questa Corte n. 887 del 1988 e

l'ordinanza n. 129 del 1989;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, stante

l'identicità delle questioni;

che la sussistenza del reato di cui all'art. 13 del decreto

legge 5 maggio 1957, n. 271, di omessa denuncia di un deposito di oli

minerali destinato al consumo diretto dipende, secondo la

giurisprudenza della Cassazione, dalla capacità del deposito (in

quanto solo quelli di una certa consistenza possono costituire un

più facile veicolo per le frodi fiscali), mentre, ai fini della

relativa sanzione, rileva la quantità di prodotto effettivamente

introdotta nello stesso deposito ovvero estratta;

che, sotto quest'ultimo aspetto, il trattamento sanzionatorio

appare non irragionevolmente commisurato alla quantità di prodotto

effettivamente transitata piuttosto che alla capacità del deposito,

e ciò anche in relazione alla natura permanente del reato, da cui

consegue la punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso

della situazione illecita;

che, pertanto, poiché la gravità del reato è commisurata alla

quantità del prodotto complessivamente immesso nei recipienti, a

nulla rileva - al fine di censurare il relativo trattamento

sanzionatorio in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione - la circostanza che la quantità di olio rinvenuta nel

deposito appartenente all'imputato sia stata esigua;

che in tal senso questa Corte già si è espressa con

l'ordinanza n. 497 del 1991;

che a diverso avviso non può indurre il richiamo, operato dal

giudice rimettente, alla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990,

nella quale sono indicate alcune caratteristiche generali del

principio di proporzionalità della pena, poiché tali

caratteristiche sono riscontrabili nella norma censurata, tenuto conto

delle modalità di commisurazione della pena, tali da superare il

dubbio di inadeguatezza della sanzione alla finalità rieducativa;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto

legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito

in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 27,

terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Prato con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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