Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,

lett. a), n. 2, della legge della regione Emilia-Romagna 28 novembre

1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale

29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi

delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano

nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento

dell'eutrofizzazione), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1°

febbraio 1991 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di

Montecchio Emilia - nei procedimenti penali a carico di Manfredi

Genesio e Sgaggero Egidio, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro

ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

Relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di

Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Manfredi

Genesio, con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 210 del 1991),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42;

che, a parere del remittente sarebbero stati violati gli artt.

117 e 25 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per

intero la materia degli scarichi civili che, invece, sarebbe di

competenza statale e si sarebbe sottratto alla sanzione penale di cui

all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976 lo scarico senza

autorizzazione regionale e/o eccedente i limiti tabellari previsti

dagli allegati alla stessa legge, violandosi così la riserva di

legge statale;

che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel

procedimento penale a carico di Sgaggero Egidio con ordinanza del 1°

febbraio 1991 (R.O. n. 211 del 1991);

che nei due giudizi dinanzi a questa Corte non si sono

costituite le parti e non è nemmeno intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con

un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;

che nelle due ordinanze di remissione manca qualsiasi

esposizione del fatto, onde non è possibile rilevare i termini della

questione; in particolare non si conosce di quale scarico si tratti,

se nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se cioè

di insediamento civile per impresa agricola o meno; quale sia il tipo

di attività svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice che

avrebbe dovuto essere oggetto della impugnazione, limitata alla

disposizione di previsione della sanzione;

che non è possibile nemmeno verificare la eventuale

applicabilità dei precedenti di questa Corte

(sent. n. 43 del 90);

che manca del tutto il giudizio sulla rilevanza della questione;

che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n.

2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42

(Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio

1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle

pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento

dell'eutrofizzazione), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia -

Sezione distaccata di Montecchio Emilia - con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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