Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/2000

Altra decisione · depositata il 21/07/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e

4, e 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano

triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee

ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari

ferroviari di particolare rilevanza), promosso con ordinanza emessa

il 30 marzo 1999 dalla Corte dei conti - Sezione del controllo, in

riferimento al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica n. 221238 del 31 dicembre 1998, iscritta al

n. 303 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 30 marzo 1999, la Corte dei conti

- Sezione del controllo (I Collegio) ha sollevato, in riferimento

all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, e dell'art. 3,

commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per

la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello

Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di

particolare rilevanza);

che il rimettente evidenzia preliminarmente che la predetta

legge, in vista della realizzazione, da parte delle Ferrovie dello

Stato S.p.a., del piano triennale per la soppressione dei passaggi a

livello e degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di

particolari itinerari ferroviari, assume a carico dello Stato il

relativo onere finanziario, da ripartire in dieci anni a decorrere

dal 1998, sotto forma di apporto al capitale di detta società,

rispettivamente, per lire 1.100 miliardi di cui 30 miliardi nel 1998,

60 miliardi nel 1999 e 110 miliardi nel 2000 quanto al primo

intervento (art. 1, comma 3) e per lire 2.500 miliardi - di cui 5

miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e 250 miliardi nel 2000

- quanto al secondo intervento (art. 3, commi 1 e 4);

che l'ordinanza nel rilevare che la legge in argomento

configura interventi finanziari "con caratteristiche di unitarietà e

inscindibilità" osserva, altresì, che essa prevede, per la

copertura degli interventi finanziari in argomento, il ricorso agli

accantonamenti del fondo speciale di parte capitale solo per gli

esercizi compresi nel bilancio triennale 1998-2000, mentre nulla

dispone in ordine agli oneri ricadenti sugli esercizi successivi;

che il rimettente nel richiamare, altresì, la giurisprudenza

della Corte costituzionale (sentenze n. 384 del 1991 e n. 25 del

1993) secondo la quale, ancorché per gli esercizi finanziari

successivi al triennio non sia "necessaria una puntuale indicazione

dei mezzi di copertura", occorre comunque che, "in un'ottica di

equilibrio tendenziale della finanza pubblica, sussista una coerenza

tra gli oneri ricadenti nel bilancio pluriennale e quelli gravanti

sugli esercizi successivi" assume che, nel caso esaminato, l'onere, a

partire dal quarto esercizio, sarà comunque "superiore a quello

dell'ultimo esercizio di massima esposizione del triennio", con una

spesa aggiuntiva di 620 miliardi che non risulterebbe assistita da

adeguata copertura;

che si è costituito in giudizio, in data 16 settembre 1999,

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, mentre nell'atto di

intervento ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale

venga dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata,

ha successivamente depositato una memoria nella quale si asserisce

che la questione può reputarsi superata in ragione di un successivo

intervento legislativo, con il quale sono state ridotte le

autorizzazioni di spesa previste dalle disposizioni denunciate.

Considerato che, in effetti, successivamente all'ordinanza in

epigrafe, la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge

finanziaria 2000), nel determinare (tabella E di cui all'art. 70,

comma 4), le variazioni da apportare al bilancio a legislazione

vigente, ha previsto, per gli esercizi 2001 e 2002, una riduzione

delle autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte

dalle norme della legge n. 354 del 1998 oggetto della questione di

costituzionalità;

che, in via del tutto preliminare, occorre, pertanto,

ordinare, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 488 del

1999, la restituzione degli atti alla Corte dei conti, affinché

valuti, alla luce del menzionato ius superveniens la persistente

rilevanza della questione stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il relatore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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