Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1999

Altra decisione · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

nei riguardi del Governo della Repubblica e dei Ministri del tesoro,

per l'università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica,

dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione

ai decreti legislativi 30 gennaio 1999 n. 19 (Riordino del Consiglio

nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale

italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,

della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le

nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli

articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.

59), promosso dalla Corte dei conti, con ricorso depositato il 1

aprile 1999 e iscritto al n. 115 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della

determinazione n. 13/1999 della Sezione competente al controllo sulla

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra

poteri dello Stato nei riguardi del Governo della Repubblica e dei

Ministri del tesoro, per l'università e la ricerca scientifica, per

la funzione pubblica, dell'industria, commercio e artigianato e

dell'ambiente, in relazione ai decreti legislativi 30 gennaio 1999,

n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27

(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli

articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.

59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e

l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,

della legge 15 marzo 1997, n. 59) "nella parte in cui si è limitato

il potere di controllo della Corte dei conti", per violazione degli

artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, chiedendo che

questa Corte, "previo annullamento e/o dichiarazione di

illegittimità costituzionale" dei suddetti decreti legislativi,

dichiari che "spetta alla Corte dei conti - nella composizione della

sezione del controllo sugli enti - l'esercizio del controllo previsto

dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 sugli enti considerati dalle

richiamate norme";

che il ricorrente, richiamato l'art. 100, secondo comma, della

Costituzione per quanto attiene all'esercizio del controllo della

Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria nonché ai successivi adempimenti nei

confronti delle Camere "sul risultato del riscontro eseguito",

osserva che, in attuazione di tale parametro costituzionale, è stata

emanata la legge 21 marzo 1958, n. 259, la quale, ai fini del

controllo di cui trattasi, ha istituito una speciale Sezione e ha

dettato le modalità per l'esercizio della funzione che le norme ora

denunciate riducono a un "semplice esame del bilancio annuale

consuntivo, senza alcuna possibilità di effettivo controllo sulla

gestione" di tre fondamentali enti di ricerca;

che nel ricorso si sostiene che la legge di delega n. 59 del

1997, nel prevedere (art. 11) il riordinamento di particolari enti

pubblici e privati, operanti in specifici settori, non ha fatto alcun

riferimento, nell'indicazione dei necessari criteri direttivi, alle

funzioni di controllo della Corte dei conti nei riguardi degli enti

medesimi, manifestando anzi, nell'art. 14, con il richiamo alla legge

14 gennaio 1994, n. 20, l'intento di mantenere il sistema di

controllo previgente;

che, inoltre, l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur

rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle

forme del controllo, riferisce quest'ultimo a tutti gli enti a cui lo

Stato contribuisce in via ordinaria senza porre alcuna distinzione e

che pertanto la limitazione di tale controllo, ad opera delle

disposizioni in questione, alla "semplice verifica dei bilanci

consuntivi con esclusione del controllo sugli atti di gestione e con

esclusione perfino dell'esame della regolarità contabile" violerebbe

la sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Corte dei

conti medesima.

Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente,

sulla base della determinazione n. 13/1999 della Sezione competente

al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria, con ricorso depositato il 1 aprile

1999, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato

contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri, e contro i Ministri del tesoro, per

l'università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica,

dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione

ai decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio

nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale

italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,

della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le

nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli

articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.

59) per violazione degli artt. 76, in riferimento alla legge 15 marzo

1997, n. 59, e 100, secondo comma, della Costituzione;

che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e

quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è

chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità del

ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte

dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla

gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via

ordinaria, spetta la legittimazione a proporre conflitto

costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della

Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare,

è caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell'art. 100,

secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena

indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del

1993, nonché, in relazione alla funzione di controllo in generale,

sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);

che, ancora dal punto di vista soggettivo, la legittimazione a

resistere spetta al Governo, rappresentato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, e non ai singoli Ministri, in quanto -

indipendentemente dalla questione dell'astratta legittimazione di

questi ultimi - il conflitto proposto riguarda norme contenute in

decreti legislativi delegati, ascrivibili ai poteri e alla

responsabilità del Governo nel suo complesso;

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è

indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da

norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne

competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo

1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo

comma, della Costituzione;

che, circa l'idoneità di atti aventi natura legislativa, quali

quelli in questione, a determinare conflitto, questa Corte con la

sentenza n. 406 dal 1989 l'ha negata in principio, ma è comunque

necessario che, su questo problema controverso, possa esplicarsi il

pieno contraddittorio tra le parti, anche alla luce degli sviluppi

della successiva giurisprudenza costituzionale;

che, conseguentemente, il ricorso - salva e impregiudicata la

facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore corso del giudizio,

istanze ed eccezioni su tutti i punti esaminati in questa sede di

valutazione preliminare, sommaria e senza contraddittorio - deve

essere dichiarato ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto

di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza all'organo ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di novanta

giorni dalla comunicazione di cui sub-a), per essere successivamente

depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine

fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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