Corte costituzionale

Ordinanza n. 323/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.P.R. 636/1972
  • art. 13-bisd.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi

primo, secondo terzo e quarto, e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),

modificati dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 (Norme integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, concernente la

disciplina del contenzioso tributario) promossi con ordinanze emesse

il 24 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Verbania e il 10 gennaio 1984 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pinerolo, iscritte rispettivamente al n.

544 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 1128, 1129 e 1130 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 dell'anno 1983 e n. 32- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento concernente il ricorso

proposto dalla Cevo s.a.s. di Bionda Giulio e C. avverso l'avviso di

rettifica dell'Ufficio imposte dirette di Domodossola relativo al

reddito dichiarato per l'anno 1975 ai fini dell'Ilor e dell'Irpef, la

Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato, con

ordinanza del 24 maggio 1982, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), in

riferimento agli artt. 108 e 110 Cost.;

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, le norme

censurate, nella parte in cui dispongono che le funzioni di

segreteria delle commissioni tributarie sono espletate da impiegati

dell'Amministrazione finanziaria, violerebbero l'art. 108, secondo

comma, Cost., in quanto, essendo il funzionamento delle commissioni

legato a quello della segreteria, non sussisterebbe una effettiva

indipendenza organizzativa e funzionale delle commissioni stesse se

le anzidette funzioni sono svolte da una delle parti in causa;

che, inoltre, risulterebbe violato l'art. 110 Cost., là dove la

normativa censurata attribuisce al Ministro delle Finanze, anziché a

quello della Giustizia, l'organizzazione e il funzionamento dei

servizi relativi alla giustizia tributaria;

che, infine, il comma terzo dell'art. 13 censurato, secondo cui

il Ministro delle Finanze determina annualmente con proprio decreto

il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie,

violerebbe anche la riserva di legge prevista nell'art. 108, primo

comma, Cost.;

che identiche questioni sono state sollevate dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pinerolo con tre ordinanze del 10

gennaio 1984;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per

l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni, vanno

riuniti e congiuntamente decisi;

che le questioni appaiono palesemente irrilevanti, in quanto le

disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici

rimettenti sono chiamati a decidere, né concernono la composizione

dell'organo giudicante; di conseguenza, sono disposizioni che non

trovano né possono trovare sotto alcun profilo applicazione da parte

dei giudici stessi;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636, sollevate, in riferimento agli artt. 108 e 110 della

Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania

e Pinerolo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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