Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta del

reddito delle persone fisiche), promossi con due ordinanze emesse il

3 marzo 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trapani,

iscritte ai nn. 735 e 736 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 61 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Sansica

Girolamo e Sansica Antonino ed avente per oggetto la determinazione

del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi la Commissione

tributaria di primo grado di Trapani con due ordinanze di identico

contenuto del 3 marzo 1981 (Reg. ord. n. 735 e 736 del 1981)

sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n.

597, il quale nel n. 2 considera tra i redditi derivanti da

operazioni speculative, senza possibilità di prova contraria,

l'"acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla

utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se

il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è

superiore a cinque anni";

che, ad avviso della Commmissione, essendo stato il d.P.R. cit.

emesso in attuazione della delega contenuta

nella l. 9 ottobre 1971 n. 825, la norma impugnata violava gli artt.

76 e 77 Cost. per eccesso di delega. Precisamente essa, ponendo una

presunzione assoluta di intento speculativo e così un'eccezione al

principio generale dell'onere della prova, contrastava con l'art. 2

n. 5 l. cit., il quale prevedeva bensì l'inclusione nel reddito

complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a

seguito delle operazioni effettuate con fini speculativi, ma non

autorizzava alcuna presunzione assoluta in materia;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva che si dichiarasse la non fondatezza della questione;

Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi debbono

essere riuniti;

Rilevato preliminarmente che, come risulta da numerose pronunce di

questa Corte, le presunzioni tributarie non possono considerarsi

costituzionalmente illegittime, purché ragionevolmente si fondino su

indici in concreto rivelatori di ricchezza e non si risolvano perciò

in una base fittizia dell'imposizione (v. sentt. nn. 42 del 1980, 107

del 1971, 99 del 1968, 50 del 1965);

che contrariamente a quanto affermato nelle ordinanze di

rimessione, pertanto, ben può il legislatore desumere la esistenza

di un reddito o di un intento speculativo da elementi indiziari

precisi e concordanti;

Considerato ancora che, come questa Corte ha altresì osservato

più volte (v. ultimam. sent. n. 156 del 1987), la delega legislativa

di cui all'art. 76 Cost. non è finalizzata ad eliminare ogni

discrezionalità del legislatore ma solo a circoscriverla in modo che

resti pur sempre salvo il potere di valutare le specifiche e

complesse situazioni da disciplinare: è manifesto, perciò, che

prevedere in sede di delega la tassazione di un certo reddito (nella

specie, le plusvalenze realizzate da persone fisiche) non esclude

affatto il ricorso a presunzioni legali;

che l'art. 77 Cost. è palesemente estraneo alla questione qui

esaminata poiché si riferisce ai c.d. decreti-legge;

che in conclusione la questione dev'essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973

n. 597, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Trapani con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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