Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/1999

Altra decisione · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 9 dicembre 1998 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Amedeo Matacena jr. nei confronti del dott. Vincenzo

Macrì, promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Reggio Calabria, con ricorso depositato il 5 marzo 1999

e iscritto al n. 111 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso nei

confronti del deputato Amedeo Matacena per il reato di diffamazione a

mezzo stampa (art. 595, commi secondo e terzo, cod. pen., in

relazione agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), il

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio

Calabria ha proposto, con ordinanza del 19 febbraio 1999, depositata

il successivo 5 marzo, ricorso per conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato in relazione alla deliberazione, adottata il 9

dicembre 1998, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la

proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, ha

dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale

concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue

funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente giudice per le indagini preliminari sostiene

che la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente esercitato il

proprio potere, affermando arbitrariamente la sussistenza del

collegamento tra i fatti per i quali è in corso il procedimento

penale - consistenti nell'iniziativa della pubblicazione di un

articolo di stampa con contenuti diffamatori nei confronti del dottor

Vincenzo Macrì, magistrato addetto alla Direzione nazionale

antimafia - e la funzione parlamentare, facendo richiamo ad atti di

sindacato ispettivo presentati dal deputato Matacena anteriormente

alla pubblicazione che si assume diffamatoria;

che ad avviso del ricorrente il tenore della pubblicazione

esprime viceversa una polemica strettamente personale, coinvolgente

anche il padre del deputato, e dunque attiene a una vicenda del tutto

estranea all'ambito della funzione parlamentare svolta, cosicché la

deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati

risulta incongrua e non plausibile e deve essere annullata, per

riportare il fatto dedotto in giudizio sotto il dominio delle regole

comuni.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia

ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni

ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Reggio Calabria è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto

organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere

cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso

esercitate, in conformità al principio, ripetutamente affermato da

questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,

svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti in

conflitti costituzionali di attribuzione;

che, del pari, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, anche la Camera dei deputati, in relazione alla definizione

dell'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione rispetto a un proprio componente, è legittimata a

essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare

definitivamente la volontà del potere ch'essa rappresenta;

che, quanto all'oggetto del conflitto, il giudice per le indagini

preliminari lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37,

primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria

sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza

dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei

deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni

espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria nei

confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in

epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Reggio Calabria, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di

cui sub-a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di

questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione,

secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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