Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/1986

Altra decisione · depositata il 31/12/1986 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi della Provincia autonoma di

Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati

rispettivamente l'11 e 12 gennaio 1985, depositati in Cancelleria il

16 e 18 gennaio 1985 ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro 1985 per

conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro

dell'Agricoltura e Foreste dell'8 novembre 1984 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 313 del 14 novembre 1984), concernente "Criteri

e modalità per la concessione di una indennità a favore dei

produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione

lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lett. A, del

Regolamento (CEE) n.857/84" e con ricorsi delle Regioni Lombardia,

Toscana e della Provincia autonoma di Trento notificati

rispettivamente il 19, 19 e 20 novembre 1985, depositati in

Cancelleria il 29 novembre 1985, il 5 dicembre 1985 ed il 27 novembre

1985 ed iscritti ai nn. 49, 50 e 48 del registro 1985 per conflitti

di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro

dell'Agricoltura e Foreste del 12 settembre 1985 (pubblicato nella

G.U. n. 223 del 21 settembre 1985) concernente "Disposizioni recanti

criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del

Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985

relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie":

decreto cui il medesimo Ministro ha apportato "modificazioni" con

successivo D.M. del 26 settembre 1985 (pubblicato nella G.U. n. 231

del 1° ottobre 1985);

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Ugo

Spagnoli;

Uditi gli avv.ti Sergio Panunzio e Gualtiero Rueca per la

Provincia autonoma di Trento, Gaspare Pacia per la Regione Friuli

Venezia-Giulia, Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia,

Antonio Ragazzini per la Regione Toscana, e l'avv. dello Stato Ivo M.

Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto

a) che con ricorsi notificati rispettivamente l'11 ed il 12

gennaio 1985 la Provincia autonoma di Trento

(reg. confl. 4/85) e la Regione Friuli-Venezia Giulia (reg. confl.

5/85) hanno proposto contro il Presidente del Consiglio dei ministri

conflitto di attribuzione in ordine al decreto del Ministro

dell'Agricoltura e Foreste dell'8 novembre 1984 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 313 del 14 novembre), concernente "Criteri e

modalità per la concessione di una indennità a favore dei

produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione

lattiera in applicazione dell'art. 4, primo comma, lett. A, del

Regolamento (CEE) n.857/84": decreto rispetto al quale le ricorrenti

lamentano la violazione della propria competenza legislativa primaria

ed amministrativa nella materia dell'agricoltura, anche per quanto

concerne l'applicazione di Regolamenti CEE;

b) che con ricorsi notificati, rispettivamente, in data 19, 19 e

20 novembre 1985, le Regioni Lombardia

(reg. confl. 49/85), Toscana (reg. confl. 50/85) e la Provincia

Autonoma di Trento (reg. confl. 48/85) hanno sollevato conflitto di

attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri in

ordine al decreto del 12 settembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985) con il quale il Ministro

dell'Agricoltura e Foreste - "considerata l'urgenza di dare immediata

attuazione alla nuova azione comune, ferma restando la competenza

delle regioni a deliberare nelle materie loro riservate" - ha emanato

"disposizioni recanti criteri e modalità di ordine generale per

l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12

marzo 1985 con cui è stata dettata la nuova disciplina comunitaria

degli interventi volti "al miglioramento dell'efficienza delle

strutture agrarie": decreto cui il medesimo Ministro ha apportato

"modificazioni" con successivo D.M. del 26 settembre 1985 (pubblicato

nella G.U. n. 231 del 1° ottobre 1985), e del quale le ricorrenti

contestano parimenti la legittimità;

Considerato

che i predetti ricorsi vertono su questioni identiche o almeno

parzialmente analoghe, sicché i relativi giudizi possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

che, preliminarmente ad ogni decisione, occorre chiedere al

Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'Agricoltura e

Foreste, al Ministro per gli Affari regionali, al Ministro per il

Coordinamento delle Politiche comunitarie ed ai Presidenti delle

Giunte delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e

della Giunta provinciale di Trento, di dare informazioni:

a) sui rapporti eventualmente intercorsi fra lo Stato, le Regioni

nonché la predetta Provincia autonoma successivamente alla data dei

Regolamenti comunitari suindicati;

b) sull'applicazione degli anzidetti Regolamenti nonché degli

impugnati provvedimenti nell'ambito delle varie regioni e delle

Provincie autonome e sui conseguenti effetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 4, 5, 48, 49 e 50 del registro

conflitti 1985 e sospesa ogni altra decisione, dispone che, entro

sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il

Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'Agricoltura e

delle Foreste, il Ministro per gli Affari regionali, il Ministro per

il Coordinamento delle Politiche comunitarie ed i Presidenti delle

Giunte delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e

della Giunta provinciale di Trento forniscano, per la parte di

rispettiva competenza, le informazioni sopraindicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:318 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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