Corte costituzionale

Ordinanza n. 315/2000

Altra decisione · depositata il 20/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo

1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso dalla Corte di appello di Roma, sezione IV penale, con

ricorso depositato il 21 febbraio 2000 ed iscritto al n. 146 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza del 25 ottobre 1999, depositata nella

cancelleria della Corte il 21 febbraio 2000, la Corte d'appello di

Roma, sezione IV penale, investita di un giudizio penale per il reato

di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha

sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera

adottata dalla Assemblea nella seduta del 23 marzo 1999 (documento

IV-quater n. 65), la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è

in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali

insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, ad avviso della Corte d'appello, non si ravviserebbe

alcun collegamento funzionale tra le espressioni contestate come

diffamatorie al deputato Sgarbi e la sua attività parlamentare; non

sarebbe, difatti, riscontrabile alcuna connessione con atti tipici

della funzione parlamentare, né risulterebbe possibile individuare

nel comportamento, oggetto delle imputazioni penali, un qualche

intento divulgativo di una scelta o di un'attività

politicoparlamentare;

che la Corte d'appello ritiene pertanto che la deliberazione

della Camera abbia inciso sulle attribuzioni dell'autorità

giudiziaria.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare

esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza

contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed

oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine

all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di

Roma è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a

dichiarare definitivamente, per il processo del quale è investita,

la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio

delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza

costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

la Corte d'appello di Roma denuncia la menomazione della propria

sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in

conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata

come illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio

membro come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari,

sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte

d'appello di Roma, sezione IV penale, nei confronti della Camera dei

deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione IV penale,

ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente

depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella

cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle

notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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