Corte costituzionale

Ordinanza n. 314/2000

Altra decisione · depositata il 20/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 29

luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dagli on. Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del dott.

Antonio Di Pietro, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del

Tribunale di Bergamo, con ricorso depositato il 21 febbraio 2000 ed

iscritto al n. 145 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 26 gennaio 2000 e depositato

nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 2000, il giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, investito di un

procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico

dei deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati in relazione alle deliberazioni adottate dalla

Assemblea, con votazioni separate, il 29 luglio 1999 (documento

IV-quater n. 80), le quali hanno dichiarato che i fatti per i quali

è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali

insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il ricorrente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato

origine alla formulazione dell'imputazione e la vicenda processuale,

ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera abbia determinato

la compressione della sfera delle attribuzioni dell'autorità

giudiziaria, previste dagli artt. 102 e ss. della Costituzione,

giacché non sussisterebbe alcun collegamento tra l'attività di

parlamentari dei deputati Sgarbi e Balocchi e le frasi contestate

come diffamatorie.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare

esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza

contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed

oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine

all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il

conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il

procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui

appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato le

dichiarazioni di insindacabilità delle opinioni espresse da propri

membri, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo denuncia

la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da

norme costituzionali, in conseguenza delle deliberazioni della Camera

dei deputati, denunciate come illegittime, che qualificano le

opinioni espresse da propri membri come rientranti nell'esercizio

delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia

di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti della

Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale

di Bergamo, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente

depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella

cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle

notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:314 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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