Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2001

Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera

della Camera dei deputati del 25 marzo 1999 relativa alla

insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Domenico Gramazio

nei confronti del dott. Stefano Balassone ed altra, promosso dal

tribunale di Roma, prima sezione civile; ricorso depositato il

12 febbraio 2001 ed iscritto al n. 182 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il tribunale di Roma, in composizione monocratica,

con ricorso in data 30 gennaio 2001 (depositato nella cancelleria

della Corte il 12 febbraio 2001), ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati in relazione alla delibera adottata dalla assemblea nella

seduta del 25 marzo 1999 (doc. IV-quater, n. 67), secondo la quale le

dichiarazioni rese dal deputato Domenico Gramazio, in data

10 novembre 1998, attraverso la diffusione di un comunicato stampa in

cui egli dava notizia di una interrogazione presentata,

accompagnandola con ulteriori informazioni - dichiarazioni per le

quali è in corso davanti allo stesso tribunale procedimento civile

per risarcimento del danno da diffamazione, proposto nei confronti

dell'on. Gramazio dal dott. Stefano Balassone e dalla signora

Annamaria Grignola - concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione;

che, secondo il ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe

illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni

dell'on. Gramazio: posto, infatti, che l'interrogazione parlamentare,

presentata dall'on. Gramazio in ordine agli eventuali rapporti di

collaborazione e di consulenza tra la società Extra (avente alle

proprie dipendenze la signora Annamaria Grignola, moglie del

consigliere di amministrazione della RAI-TV dott. Stefano Balassone)

e la RAI-TV, era stata dichiarata non ammissibile ex art. 139-bis del

regolamento della Camera, il tribunale ritiene che la non pertinenza

della domanda di interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare

e l'indebita diffusione del testo collocherebbero l'iniziativa

dell'on. Gramazio "in un ambito improprio", diverso da quello

funzionale, con la conseguenza che le opinioni espresse dal deputato

sarebbero manifestazione di pensiero riconducibile solo all'esercizio

di attività politica in genere, come tale non protetta dall'art. 68,

primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, il tribunale ricorrente, nel sollecitare, con

il ricorso per conflitto di attribuzioni, un controllo della

correttezza sul piano costituzionale della delibera di

insindacabilità adottata dalla Camera e una verifica della

sussistenza in concreto della prerogativa, chiede l'annullamento

della predetta delibera parlamentare.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in

quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza", impregiudicata ogni decisione definitiva anche

sull'ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

conflitto che l'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della

eventuale responsabilità di un parlamentare in un giudizio civile

per risarcimento del danno, promuova nei confronti della Camera che

ha valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal

parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, contestandone la

riconducibilità all'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte

su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della

giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione

dell'assemblea parlamentare, ed insorge tra organi competenti a

dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono

(cfr., da ultimo, ordinanze n. 10, n. 196, n.197 e n. 198 del 2001);

che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e

le norme costituzionali che regolano la materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in

epigrafe, proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera

dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al tribunale di Roma ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere

successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il

termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari