Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/2001

Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del

21 gennaio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dal senatore Erminio Boso nei confronti del senatore Antonio

Di Pietro, promosso dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Milano, con ricorso depositato il 12 febbraio 2001 ed

iscritto al n. 181 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che con atto del 13 dicembre 2000, il giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Milano, investito di un

procedimento penale per diffamazione aggravata a carico di Erminio

Boso, senatore all'epoca dei fatti, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti della Camera dei deputati (recte: del

Senato della Repubblica), in relazione alla delibera di

insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Boso, adottata

nella seduta del 27 gennaio 2000;

che in punto di fatto, il predetto giudice ha osservato che,

con richiesta di rinvio a giudizio, e conseguente fissazione

dell'udienza preliminare, è stata esercitata azione penale nei

confronti del senatore Boso perché, "quale intervistato ed

ispiratore" del contenuto dell'articolo: "L'ex P.M. segreto: le armi

alla Difesa", apparso nel quotidiano "Il Corriere della sera" del

15 gennaio 1996, offendeva la reputazione del senatore Antonio Di

Pietro affermando, tra l'altro: "Di Pietro non è mai stato uomo

super partes, lo dimostra il processo alla Lega ed il fatto che lui

sia sempre stato un uomo dei servizi, sì, del S.I.S.M.I. Come faccio

a saperlo? Lo so da persone degne della massima fiducia. Dirò di

più: tempo fa si sparse la voce che Di Pietro era sfuggito ad un

attentato. Ebbene, era impegnato in un'operazione del S.I.S.M.I. ...

È ora che il Comitato prima che di controllo diventi una Commissione

di indagine sui servizi. E non è tutto: sempre da fonti sicurissime

ho saputo che il primo a dire a Di Pietro "vattene, non sei più

difendibile fu proprio il suo capo Borrelli";

che con lettera in data 1° febbraio 2000, il Presidente del

Senato ha comunicato al tribunale di Milano che l'Assemblea aveva

approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità

parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento

concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio

delle sue funzioni e ricade, pertanto, nella ipotesi di cui

all'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice per le indagini preliminari di Milano ha

ritenuto che nella specie non è dato ravvisare alcun collegamento

funzionale tra le espressioni contestate come diffamatorie al

Senatore Boso e la sua attività parlamentare, né risulta possibile

individuare nel suo comportamento un qualche intento divulgativo di

una scelta o di un'attività politico-parlamentare;

che il giudice, pertanto, ritenuto che si versi in materia di

correttezza dell'esercizio del potere conferito al Senato dal citato

art. 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla

lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente previste e

garantite ex art. 102 e segg. della Costituzione, ha sollevato

conflitto di attribuzione richiedendo alla Corte di dichiarare che

non spetta al Senato dichiarare la insindacabilità delle opinioni

espresse dal senatore Erminio Boso.

Considerato che, nella presente fase del giudizio a carattere

meramente delibatorio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata a

deliberare preliminarmente, senza contraddittorio, sul punto se il

ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto,

cioè se esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti

alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei presupposti

soggettivi e oggettivi richiamati nel primo comma del medesimo

articolo, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore

corso del giudizio, istanze ed eccezioni anche su questo punto

(ordinanze n. 226 del 1995; n. 1 e 2 del 1979);

che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Milano è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui

appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso

esercitate, in conformità al principio, ripetutamente affermato

dalla Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,

svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei

conflitti costituzionali di attribuzione;

che, del pari, secondo la costante giurisprudenza della

Corte, il Senato della Repubblica, in relazione alla definizione

dell'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione rispetto ad un proprio componente, è legittimato ad

essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare

definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, quanto all'oggetto del conflitto, il giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Milano lamenta (con l'atto

13 dicembre 2000, denominato ordinanza e avente tutti gli elementi

essenziali del ricorso per conflitto di attribuzioni), conformemente

a quanto richiesto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del

1953, la lesione della propria sfera di attribuzioni

costituzionalmente garantita dall'art. 102 e segg. della

Costituzione, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da

parte del Senato, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle

opinioni espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, e conclude per la dichiarazione che non

spetta al Senato tale dichiarazione ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando

impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio

integro), anche in ordine alla ammissibilità del ricorso e alla

circostanza di altri due procedimenti penali collegati all'unica

intervista di Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto

dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma nei

confronti del Senato con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Milano, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del

suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere depositati nella cancelleria della Corte

entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo

l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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