Corte costituzionale

Ordinanza n. 310/2001

Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 luglio

2000, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Agostino Cordova,

promosso dal tribunale di Salerno, prima sezione penale, con ricorso

depositato il 29 gennaio 2001 ed iscritto al n. 180 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che - con ordinanza del 15 gennaio 2001, emessa nel

corso dell'udienza dibattimentale del giudizio penale a carico del

deputato on. Vittorio Sgarbi, per il reato di cui agli artt. 13 e 21

della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'art. 30 della

legge 6 agosto 1990, n. 223 - il tribunale di Salerno, prima sezione

penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di

attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati, chiedendo che sia dichiarato che non spetta a quest'ultima

"affermare, secondo quanto dalla stessa deliberato nella seduta del

5 luglio 2000, la insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranee alla previsione

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione" e, conseguentemente,

che venga annullata la predetta deliberazione (atti Camera, doc.

IV-quater n. 141);

che il ricorrente sostiene che le opinioni espresse

dall'on. Sgarbi non possono essere ricondotte alle funzioni svolte

dal medesimo come deputato; sicché, la valutazione della Camera è

da reputarsi "arbitraria", costituendo "un'illegittima interferenza

nella sfera di attribuzione" del giudice, "in palese contrasto con i

principi di cui all'art. 101 e ss. della Costituzione".

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,

senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti

soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato;

che, quanto al requisito soggettivo, il tribunale di Salerno

è legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a

dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è

investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della

posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale

i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è

legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che

rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente

lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione

della Camera dei deputati;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando

impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio

integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in

epigrafe, proposto dal tribunale di Salerno, prima sezione penale,

nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al tribunale di Salerno, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari