Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 12, secondo

comma, della legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13

(Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e

la funzione sociale per l'edilizia residenziale) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano

nel procedimento civile vertente tra Ribul Alfier Serafina e

I.P.E.A.A., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano

nel procedimento civile vertente tra Lucchi Moreno e

I.P.E.A.A., iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due distinti giudizi di opposizione al

provvedimento di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale

pubblica popolare per mancata occupazione, il Pretore di Bolzano, con

ordinanze in data 17 ottobre 1991, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12,

secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n.

13, e 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20

agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge n.

13 del 1977), per contrasto con l'art. 108, primo comma, della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo

che, contro il provvedimento di rilascio, l'interessato può proporre

ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato

l'alloggio, violerebbero il principio della riserva di legge statale

in materia giurisdizionale, di cui all'invocato parametro

costituzionale;

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità

delle questioni sollevate;

che con sentenza n. 505 del 1991 la Corte ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, terz'ultimo comma,

della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, onde la

relativa questione appare manifestamente inammissibile;

che l'altra disposizione impugnata risulta invece inapplicabile

in quanto rinvia esclusivamente alla prima, ormai espunta

dall'ordinamento: ne consegue la manifesta inammissibilità anche di

questa impugnativa (ordd. nn. 115 e 841 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo

comma, legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977 n. 13 (Norme

per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la

funzione sociale dell'edilizia residenziale) e 46, terz'ultimo comma,

legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di

riforma dell'edilizia abitativa), sollevate in riferimento all'art.

108, primo comma, della Costituzione con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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